Scadenziario Sicurezza

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Scadenze e Periodicità della Sicurezza, Salute e Igiene sui luoghi di lavoro

Scadenze, adempimenti, obblighi, periodicità della sicurezza sul lavoro a Firenze, Prato, Pistoia, Toscana. Il D. Lgs. 81/08 detta la periodicità e le scadenze della sicurezza sul lavoro.

Quotidianamente ci pervengono richieste di consulenza e chiarimento relative agli obblighi e gli adempimenti di legge in materia di salute, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, sulle scadenze, le periodicità degli aggiornamenti previsti dalla normativa, la durata dei corsi e la frequenza delle nomine dei vari soggetti coinvolti.
Tra i quesiti principali possiamo riscontrare:

  • Entro quando redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)? Quando scade il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)? Quali sono i contenuti del Documento di Valutazione dei Rischi?
  • Qual è la scadenza dei corsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro?
  • Qual è la periodicità degli aggiornamenti?
  • Quando eleggere il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)?
  • Quando scade il mandato del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)?
  • Ogni quanto tempo bisogna controllare, mantenere, cambiare gli estintori?
  • Ogni quanto tempo va effettuata la verifica degli impianti elettrici e degli ascensori?

Le scadenze nelle nomine delle varie figure aziendali

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP):
Non vi è scadenza normativa al mandato di RSPP, eventuali scadenze sono definite all’interno dell’eventuale contratto tra le parti.

Medico Competente (MC):
Non vi è scadenza normativa, eventuali scadenze sono definite all’interno dell’eventuale contratto tra le parti.

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS:
Si tratta di un ruolo al quale si accede per designazione (in caso di rappresentanze sindacali aziendali) o per elezione diretta da parte dei lavoratori. L’incarico dura tre anni, salvo dimissioni, e la persona designata o eletta può svolgere anche più mandati. Rielezione da parte dei lavoratori, o conferma del rappresentante in carica, ogni 3 anni

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale RLST:
E' una figura (individuata presso gli organismi paritetici o enti bilaterali) che andrà a coprire tale ruolo presso le aziende senza RLS.
Conferma o sostituzione del rappresentante in carica, ogni 3 anni, facendone richiesta agli organismi paritetici o enti bilaterali.

 

Le scadenze del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

  • entro 90 giorni dalla data inizio attività: per le imprese di nuova costituzione
  • entro 30 giorni dalla modifica lavorativa

Facciamo un esempio.
Se un’azienda avvia la propria attività in data 20 marzo, entro il 19 giugno dovrà redigere il Documento di valutazione rischi.

 

AGGIORNAMENTI E PERIODICITA' DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI:

  • DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI GENERALE (DVR Generale);
  • DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI SPECIFICO (DVR Specifico);

1) art. 181 c.2 (valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici) ogni 4 anni (Rumore, vibrazioni, ultrasuoni, infrasuoni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali, microclima, atmosfere iperbariche);
Il documento di valutazione del rischio chimico non ha periodicità ben definita secondo l'art. 181, comma 2, DLgs 81/2008. Ma dal primo giugno 2015 esistono delle nuove regole, la cui interpretazione è per molti versi ambigua.
2) art. 236 c.5: ogni 3 anni (cancerogeno, mutageno);
3) art. 271 c.3: ogni 3 anni (biologico);
4) art. 29 c.3: aggiornamento entro 30 giorni in caso di:

  • modifiche/variazioni del processo produttivo che possano compromettere la salute e la sicurezza dei lavoratori (acquisto di nuovi strumenti o macchinari, ristrutturazioni, traslochi, cambiamenti organizzativi);
  • modifiche/variazioni significative dell'organizzazione del lavoro che possano compromettere la salute e la sicurezza dei lavoratori;
  • cambiamenti o evoluzioni nella tecnica, nella prevenzione o nella protezione nei luoghi di lavoro;
  • quando l'Organizzazione cambia ubicazione, sede, location in cui svolge le proprie attività;
  • a seguito di infortuni significativi/importanti o malattie professionali;
  • se gli esiti della sorveglianza sanitaria ne diano indicazioni;
  • in caso di nuove nomine all’interno dell’organigramma della sicurezza;
  • in caso di aggiornamenti normativi che ne implichino una revisione.

DVR STANDARDIZZATO

Dal 1 Giugno 2013 le autocertificazioni in merito alla valutazione dei rischi non saranno più valide, i datori di lavoro dovranno quindi redigere il DVR (Documento Valutazione dei Rischi).
Per le aziende con meno di 10 dipendenti e che non rientrano nei settori seguenti:
•    centrali termoelettriche;
•    impianti ed installazioni nucleari;
•    aziende che lavorano esplosivi, polveri e munizioni;
•    aziende industriali a rischio rilevante come indicato da Art.2 D.Lgs 334 del 1999.
potranno elaborate il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) sulla base di procedure standardizzate (previste dai commi 5 e 6 dell’art. 29 del D.lgs 81/2008 ma anche 6 bis e 7).

MANCATA, INCOMPLETA o IRREGOLARE ELABORAZIONE del DOCUMENTO di VALUTAZIONE RISCHI

Un aspetto che è importante sottolineare è quello relativo alle sanzioni applicabili in caso di mancata o incompleta elaborazione.
Innanzitutto va segnalato che esistono diversi enti preposti a diversi tipi di controlli che possono richiedere di visionare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), quali per esempio l’ASL, l’INPS, l’INAIL, piuttosto che i Vigili del Fuoco e che possono addebitare sanzioni cha vanno da un minimo di 3.000 fino ad un massimo di 15.000 Euro di ammenda al datore di Lavoro e pene detentive fino a otto mesi.
Inoltre la mancata redazione del Documento di Valutazione dei Rischi  DVR, se reiterata, può comportare anche la sospensione dell’attività imprenditoriale.
In conclusione si può quindi affermare che l’elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi risulta oggi un obbligo per le aziende italiane, rivolto a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e l’adempimento della conformità legislativa; è pensato per essere un documento dinamico e interattivo che deve rispecchiare le reali particolarità specifiche dell’azienda, evidenziando da un lato le criticità e le relative misure di miglioramento, e dall’altro le esposizioni ai rischi effettivamente presenti nel contesto lavorativo.

 

Piano di emergenza

Per le sole attività soggette a controllo da parte dei Vigili del fuoco o con più di 10 dipendenti:

  • entro 30 giorni dalla modifica lavorativa

 

Riunione periodica della Sicurezza

Per le aziende con più di 15 lavoratori:

  • 1 volta l’anno

 

Corsi di formazione e aggiornamento

Scadenze, adempimenti, obblighi, periodicità della sicurezza sul lavoro a Firenze, Prato, Pistoia, Toscana (D. Lgs. 81/08).

Lavoratori

  • Corsi di formazione base entro 60 giorni dalla data di assunzione
  • Aggiornamenti di 6 ore nell’arco dei 5 anni consecutivi al corso base

 

RLS

  • Corsi di aggiornamento 1 volta all’anno della durata di 4 o 8 ore per le aziende con rischi specifici (es Chimico/biologico)

 

Addetti Primo soccorso (PS) e addetti Antincendio (AI)

  • Corsi di aggiornamento per addetti al Primo Soccorso ogni 3 anni (4 ore);
  • Corsi di aggiornamento per addetti all’emergenza Incendio ogni 3 anni (2-5-8 ore rispettivamente per le aziende a rischio incendio basso – medio . alto) ai sensi della circolare 12653 del 23 febbraio 2011.

 

RSPP

  • Aggiornamenti nell’arco dei 5 anni consecutivi al corso di abilitazione, la durata degli aggiornamenti dipende dal Macro-settore B di appartenenza.

 

I nostri corsi

Ecco i principali corsi sulla sicurezza sul lavoro a Firenze, Prato, Pistoia, Arezzo, Lucca, Pisa, Grosseto, Siena, Livorno, Massa, Carrara e in tutta la Toscana (in aula o presso il cliente) e in tutto il territorio nazionale (in modalità e-learning online):

 

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Altri corsi disponibili:

  • corso per Datori di lavoro che ricoprono la funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (DL-RSPP)
  • corso di Aggiornamento per Datori di lavoro che ricoprono la funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (DL-RSPP)
  • corso per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
  • corso di Aggiornamento per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
  • corso Addetto al Primo Soccorso
  • corso Aggiornamento Primo Soccorso
  • corso Addetto Antincendio Rischio Basso e Rischio Medio
  • corso di Aggiornamento Antincendio
  • corso per Preposto e Dirigente
  • corso per Carrellista
  • corso di Formazione e Informazione per i Lavoratori

 

Sorveglianza Sanitaria

 

Premesso che è il medico competente che stabilisce, durante la visita preliminare, quale sia la frequenza più opportuna a cui sottoporre il lavoratore a visita medica periodica, stimiamo una periodicità generale di seguito:

  • Al momento dell'assunzione del lavoratore;
  • Almeno una volta all’anno in caso di esposizione a sostanze chimiche e cancerogene o ad agenti biologici
  • Ogni 2 o 5 anni in caso di esposizione a rischio Videoterminali

Sopralluogo e visita degli ambienti di lavoro

  • Almeno una volta all’anno da parte del Datore di lavoro, RSPP e Medico Competente.

 

Manutenzioni periodiche

Estintori

 

Tipo estintore Controllo Revisione Collaudo
Polvere 6 mesi 36 mesi 6 anni o 12 anni (se CE)
CO2 6 mesi 60 mesi 10 anni
Schiuma acqua 6 mesi 18 mesi 6 o 12 (se CE)

 

Impianti elettrici

  • Verifiche ispettive obbligatorie ai sensi del DPR 462/01 ogni 2 o 5 anni per ambienti rispettivamente a rischio di incendio alto od ordinario (medio – basso)
  • Verifiche ai sensi del D.M. 37/08 : Ogni 2 anni verifica della messa a terra, ogni 6 mesi verifica del corretto funzionamento dei differenziali

 

Ascensori (ai sensi del DPR 162/99)

  • Visite finalizzate alla verifica dell’integrità e dell’efficienza di tutti i dispositivi e dei componenti ogni 6 mesi
  • Visite di manutenzione preventiva: non è specificata una periodicità perché questa dipende dalle caratteristiche dell’impianto, di norma vengono eseguite 8-12 visite all’anno (incluse le due semestrali)

 

Comunicazioni di infortunio sul lavoro

  • Entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico comunicare all’INAIL un infortunio sul lavoro

CONTATTI / INFORMAZIONI / PREVENTIVI:

Per ulteriori informazioni, richieste o preventivi gratuiti contattare l'Ing. Paolo Tripodi al: 328 7037076 oppure: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

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