Obblighi tecnico certificatore APE

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Attestazione di Prestazione Energetica (A.P.E.) - Obblighi del Certificatore energetico

Descrizione dei servizi, della documentazione da produrre e degli obblighi per il tecnico certificatore professionista che redige l'Attestato di Prestazione Energetica - APE

Prezzi certificazione energetica APE Firenze, Prato, Pistoia, Toscana

In data 24/02/2016, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha approvato il documento elaborato dal Gruppo di Lavoro Energia del CNI. In pratica viene indicata una sintetica e completa procedura che guida il tecnico certificatore abilitato ad una corretta compilazione del documento APE (Attestato di Prestazione Energetica), con compiti e obblighi inderogabili.
Lo scopo è quello di tutelare il professionista ingegnere che redige con dedizione e professionalità l'attestato di prestazione energetica, garantendo, al contempo, un alto livello di qualità della certificazione energetica e declassando tutti quei sedicenti professionisti che fanno del documento una mera compilazione di dati approssimativi al solo scopo di conseguire un facile e veloce guadagno, spesso ribassato ai limiti della decenza, grazie anche alla liberalizzazione delle tariffe del settore privato che permettono qualsiasi minimale.
Il fine ultimo, quindi, non riguarda tanto gli aspetti tecnici della procedura di attestazione della prestazione energetica, bensì i COMPITI e gli OBBLIGHI del professionista, con l’intento di garantire un servizio di qualità adeguato alla professionalità dell’INGEGNERE.
L'attestazione della Prestazione Energetica degli edifici (A.P.E.) deve risultare conforme alle LINEE GUIDA NAZIONALI, in adeguamento all'ultimo (in ordine di tempo) Decreto Ministeriale, in vigore dal 26 giugno 2015 (c.d. Decreto dei Requisiti Minimi).
La procedura alla quale il tecnico certificatore professionista dovrebbe attenersi nelle fasi di redazione dell'attestato di prestazione energetica, comprende le seguenti attività:
1. attività preliminari:
1.1. informativa del soggetto certificatore;
1.2. incarico del soggetto certificatore;
2. procedura di attestazione della prestazione energetica:
2.1. determinazione della prestazione energetica:
2.1.1. esecuzione di un rilievo in situ e di una eventuale verifica di progetto;
2.1.2. reperimento e scelta dei dati di ingresso;
2.1.3. applicazione del corretto metodo di calcolo;
2.1.4. espressione degli indici di prestazione energetica in termini di energia primaria;
2.1.5. individuazione degli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica;
2.2. classificazione dell’edificio;
2.3. redazione dell’attestato di prestazione energetica;
3. registrazione e consegna dell’attestato di prestazione energetica.
Si distinguono i due seguenti casi:
a) edifici nuovi o soggetti a ristrutturazione importante;
b) edifici esistenti.

1. ATTIVITÀ PRELIMINARI
Il tecnico certificatore presenta al richiedente, mediante apposita informativa, tutte le opzioni che sono consentite per accedere al servizio in termini di qualità e di costo, al fine di consentire al medesimo una scelta consapevole. Tra l’altro deve specificare:
- l’obbligo di sopralluogo;
- le eventuali prove supplementari (ad es. l’esecuzione di prove in situ).
Nei casi di nuova costruzione e di ristrutturazioni importanti di primo livello, la nomina del soggetto certificatore deve avvenire prima dell’inizio dei lavori e deve essere dichiarata nella relazione tecnica, ex art. 28 legge 10/91.

 

2. PROCEDURA DI ATTESTAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA

Fare attestato prestazione energetica APE Firenze, Prato, Pistoia, Toscana

2.1. Edifici di nuova costruzione e ristrutturazioni importanti
Nei casi di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni importanti, il servizio di attestazione della prestazione energetica offerto dal soggetto certificatore deve comprendere almeno:
- la valutazione della prestazione energetica dell’edificio a partire dai dati progettuali anche contenuti nell'attestato di qualificazione energetica;
- controlli in cantiere nei momenti costruttivi più significativi;
- una verifica finale con l'eventuale utilizzo delle più appropriate tecniche strumentali.
Il direttore dei lavori deve segnalare al soggetto certificatore le varie fasi della costruzione dell’edificio e degli impianti, quando rilevanti per le prestazioni energetiche dell’edificio, al fine di consentire i previsti controlli in corso d’opera.
Il soggetto certificatore opera nell’ambito delle proprie competenze e per l’esecuzione delle attività di rilievo in sito, diagnosi, verifica o controllo, può procedere alle ispezioni ed al collaudo energetico delle opere, avvalendosi, ove necessario, delle necessarie competenze professionali.
Sono previste le seguenti attività:
raccolta della documentazione progettuale:
- disegni di progetto,
- permesso di costruire o altri titoli abilitativi,
- nominativi dei progettisti, direttore lavori, costruttore, installatori impianti,
- elaborati grafici impiantistici,
- documentazione progettuale energetica,
- ogni altra documentazione utile;
produzione di documentazione fotografica, quando richiesta negli Attestati;
verifiche in cantiere della rispondenza del costruito al progetto e segnalazione di eventuali difformità al direttore dei lavori e al committente;
raccolta delle certificazioni dei prodotti utilizzati e degli impianti installati.

2.2. Edifici esistenti
Al fine di ottimizzare la procedura, il richiedente può rendere disponibili a proprie spese i dati relativi alla prestazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare. Lo stesso può anche richiedere il rilascio dell’attestato di prestazione energetica sulla base di:
• un attestato di qualificazione energetica relativo all’edificio o alla unità immobiliare oggetto di attestazione della prestazione, anche non in corso di validità, evidenziando eventuali interventi su edifici ed impianti eseguiti successivamente;
• le risultanze di una diagnosi energetica effettuata da tecnici abilitati con modalità coerenti con i metodi di valutazione della prestazione energetica attraverso cui si intende procedere.
Il soggetto certificatore è tenuto ad utilizzare e valorizzare i documenti sopra indicati (ed i dati in essi contenuti), qualora esistenti e resi disponibili dal richiedente, unicamente previa verifica di completezza e congruità.
Sono previste le seguenti attività:
sopralluogo obbligatorio;
raccolta di tutta la documentazione esistente:
- documenti catastali,
- anno di costruzione,
- nominativi del progettista, direttore lavori, costruttore (ove disponibili),
- elaborati grafici eventualmente disponibili;
verifica della documentazione progettuale energetica e controllo della congruità con l’esistente;
• produzione di documentazione fotografica, se richiesta negli attestati;
raccolta delle informazioni stratigrafiche di tutte le strutture opache, quali pareti, pavimenti, solette, coperture, divisori, ecc.;
raccolta informazioni su tutte le caratteristiche delle strutture trasparenti, quali dimensioni, tipo di vetri e di infissi;
raccolta di tutte le informazioni reperibili sugli impianti esistenti (riscaldamento, climatizzazione, produzione ACS, ventilazione, illuminazione, trasporto):
- schede tecniche dei generatori;
- tipi di distribuzione e di regolazione centralizzata e localizzata;
- tipologia degli utilizzatori;
- tipologia degli eventuali accumuli;
- presenza di fonti di energia rinnovabili;
- ogni altra documentazione utile;
acquisizione del libretto di impianto e dei consumi storici.

2.3. Criteri per l’applicazione delle procedure di calcolo
In caso di assenza anche parziale della documentazione descritta ai punti 2.1 e 2.2, il reperimento dei dati di ingresso necessari è effettuato in occasione del rilievo in situ ed i risultati sono raccolti nel relativo rapporto. In tal caso il soggetto certificatore dovrà segnalare al committente la necessità di procedere agli ulteriori rilievi a titolo di prestazione aggiuntiva.
I documenti sopra indicati (riportanti i dati di ingresso per l’effettuazione della procedura di calcolo) e la procedura stessa costituiscono a tutti gli effetti parte integrante dell’APE e devono essere debitamente conservati dal soggetto certificatore, per essere messi a disposizione in caso di successive verifiche.

2.4. Esecuzione dei calcoli
I calcoli energetici sono sviluppati secondo la normativa nazionale (UNI/TS 11300) e/o regionale.
Sono simulati gli interventi di risparmio energetico con indicazione di massima del tempo di rientro dell’investimento (tempo di ritorno). Sono riportate le raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio con le proposte degli interventi migliorativi più significativi ed economicamente convenienti, separando la previsione di interventi di ristrutturazione importante da quelli di riqualificazione energetica, per i quali, tra l'altro, esistono detrazioni e agevolazioni fiscali diverse (50% - 65%).

Costo certificato energetico Firenze, Prato, Pistoia, Toscana

 

3. Registrazione e consegna dell’Attestato di Prestazione Energetica
La stesura integrale del documento A.P.E. da parte del tecnico abilitato, iscritto negli appositi elenchi regionali, dove presenti, deve basarsi sull’utilizzo delle varie tipologie di Attestati regionali o nazionali.
Entro i quindici giorni successivi alla trasmissione (in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio) della copia del certificato alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio, il soggetto certificatore procede alla consegna dell’APE al richiedente, fatte salve le diverse richieste delle normative regionali. La sottoscrizione con firma digitale dell’APE ha valenza di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Nel caso di edifici di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione importante gli ATTESTATI devono fare parte integrante della documentazione necessaria per il rilascio dell’abitabilità.

 

Sistema sanzionatorio relativo alle irregolarità nell'attestazione della prestazione energetica degli edifici. Soggetti coinvolti.

Sotto il profilo normativo, si ricorda che ai sensi dell’articolo 6 D.Lgs. n. 192/2005 l’APE è rilasciato per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario oltre che per gli edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con una superficie utile totale superiore a 250 mq (dal 9 luglio 2015).
Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti sono dotati di un attestato di prestazione energetica prima del rilascio del certificato di agibilità. Con riferimento ai soggetti obbligati alla produzione dell’attestato si ricorda che:
1. nel caso di nuovo edificio, l’attestato è prodotto a cura del costruttore;
2. nel caso di attestazione della prestazione degli edifici esistenti, nei casi previsti dal D.Lgs. n. 192/2005, l’attestato è prodotto a cura del proprietario dell’immobile.
Come già accennato, la condizione giuridica che determina l’insorgenza dell’APE in capo al proprietario è costituita dalla vendita, dal trasferimento di immobili a titolo gratuito o dalla nuova locazione di edifici o unità immobiliari.
Nel caso della locazione riguardante singole unità immobiliari, va peraltro ricordato che non sussiste alcun obbligo, il quale permane soltanto nell’eventualità che ad essere locati siano edifici nella loro totalità. Una disposizione, quest’ultima, entrata in vigore a partire dal 24 dicembre 2014. Per quanto riguarda invece i nuovi affitti, ovvero quelli che siano stati stipulati per la prima volta, escludendo dagli stessi quelli che abbiano una durata complessiva sotto i trenta giorni all’anno, che non necessitano di registrazione, l’unico obbligo cui è soggetto il locatore è quello relativo all’informazione preventiva dell’affittuario riguardo alla prestazione energetica dell’immobile. Un obbligo che scatta a partire dall’inizio delle trattative e il quale deve essere debitamente testimoniato mediante l’inserimento di una clausola specifica nel contratto di affitto, tesa a precisare che chi riceve in affitto il bene dichiara a sua volta di essere stato informato nella maniera più appropriata, anche tramite documentazione, in relazione alla prestazione energetica della casa oggetto della locazione. Il tutto senza alcuna necessità di specificare i dettagli, poiché la norma non prevede particolari formalità.
A titolo esemplificativo, tale clausola potrebbe essere così formulata “Il conduttore dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla prestazione energetica dell’immobile locato”.
In caso di inosservanza delle disposizioni concernenti il nuovo APE sono applicabili le sanzioni previste dall’art. 15 del D.Lgs. 192/2005. In particolare, si ricorda che:
• il professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica o l’APE senza rispettare i criteri e le metodologie richieste è punito con una sanzione da € 700 a € 4.200;
• il direttore dei lavori che non ha presentato al Comune l’asseverazione di conformità delle opere e l’APE, prima del rilascio del certificato di agibilità, è punito con la sanzione da € 1.000 a € 6.000;
• il costruttore o il proprietario che non provvede a fornire un APE per gli edifici di nuova costruzione e per quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti è punito con la sanzione da € 3.000 a € 18.000;
• il proprietario che in caso di vendita di edifici o di unità immobiliari non fornisce l’APE è punito con la sanzione da € 3.000 a € 18.000;
• il proprietario che nel caso di nuovo contratto di locazione di edifici o di unità immobiliari non possiede l’APE è punito con la sanzione da € 300 a € 1.800;
• in caso di violazione dell’obbligo di riportare i parametri energetici nell’annuncio di offerta di vendita o locazione, come previsto dall’articolo 6 comma 8 del D.Lgs. 192/2005, il responsabile dell’annuncio è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a € 500 e non superiore a € 3.000.

Riassumiamo le principali sanzioni previste dal D.Lgs. 192/2005:

Ammenda da € 3.000 - 18.000 (per i proprietari)
Ammenda da € 500 - 3.000 (per i responsabili dell'annuncio)
Ammenda da € 700 - 4.200 (per i tecnici professionisti)

 

CHIARIMENTI IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA IN EDILIZIA:

FAQ e chiarimenti del MISE relativi a: Decreto 26 giugno 2015 cosiddetto “Decreto requisiti minimi” + “Decreto Linee guida APE” (Versione Agosto 2016) Scarica il PDF dei chiarimenti del MISE relativi a: Decreto 26 giugno 2015 cosiddetto “Decreto requisiti minimi” + “Decreto Linee guida APE” (Versione Agosto 2016)
FAQ e chiarimenti del MISE relativi a: Decreto 26 giugno 2015 cosiddetto “Decreto requisiti minimi” + “Decreto Linee guida APE” (Versione Ottobre 2015) Scarica il PDF dei chiarimenti del MISE relativi a: Decreto 26 giugno 2015 cosiddetto “Decreto requisiti minimi” + “Decreto Linee guida APE” (Versione Ottobre 2015)

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