Rumore/Acustica

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Valutazione di Impatto Acustico

La valutazione di impatto acustico è rivolta principalmente a tutelare la popolazione esposta da attività rumorose, imponendo preventivamente gli accorgimenti tecnici eventualmente necessari per ridurre le emissioni sonore entro i limiti di legge; soluzione che, nella maggior parte dei casi, consente di ridurre significativamente i costi richiesti per la mitigazione nella fase di post-intervento.
Al riguardo, l'art. 8 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 recante “Legge quadro sull’inquinamento acustico” prevede che nell'ambito delle procedure stabilite per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), ovvero su richiesta dei comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongano una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:

  • aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
  • strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992,n. 285, e successive modificazioni;
  • discoteche;
  • circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o
  • impianti rumorosi;
  • impianti sportivi e ricreativi;
  • ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

Inoltre, le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.
La documentazione di valutazione dell'impatto acustico deve essere redatta da un tecnico competente in acustica, ai sensi dell'articolo 2, comma 6 della menzionata Legge quadro.
In relazione a quanto sopra esposto, la citata documentazione è utile che contenga almeno le informazioni di seguito elencate.

ASPETTI GENERALI

Caratteristiche generali delle sorgenti sonore e descrizione dei luoghi:

  1. indicazione della tipologia d'attività (settore chimico, tessile, ecc.);
  2. indicazione delle zone d'appartenenza del Piano Regolatore Generale per l’area sulla quale insiste l’impianto e per le aree ad essa vicine;
  3. una o più planimetrie orientate in scala dei luoghi interessati dal rumore emesso dall’impianto per una fascia di territorio sufficiente ad individuare i possibili edifici disturbati. La cartografia fornita deve essere inoltre corredata dalla classificazione acustica del territorio, qualora adottata dal Comune;
  4. descrizione dei cicli tecnologici e delle apparecchiature con riferimento alle sorgenti di rumore presenti. Per le sorgenti sonore che possono dare origine ad immissioni rumorose nell’ambiente esterno o abitativo occorre dare la descrizione delle modalità di funzionamento e l’indicazione della loro posizione in pianta e in altezza, specificando se le medesime sono poste all’aperto o in locali chiusi nonché indicare la parte di perimetro o confine di proprietà interessata da emissioni sonore;
  5. descrivere le caratteristiche temporali di funzionamento diurno e/o notturno specificando la durata e il tipo di funzionamento (continuo, periodico, discontinuo, ecc.), l’eventuale contemporaneità di esercizio delle diverse sorgenti che hanno emissioni nell’ambiente esterno;
  6. indicare se si tratta di impianti a ciclo produttivo continuo in base al D.M. 11 dicembre 1996;
  7. specificare, per rumori a tempo parziale durante il periodo diurno, la durata totale di attività o funzionamento.

VALUTAZIONE PREVISIONALE

Simulazione dello stato di progetto

La valutazione di impatto acustico di una nuova opera può essere effettuata mediante modelli numerici di calcolo. A tale scopo, è necessario innanzi tutto implementare un’adeguata campagna di rilievi strumentali, con lo scopo di disporre di accurati dati geometrici per la definizione delle porzioni di territorio da studiare e di rilievi acustici da impiegare per la validazione dei risultati del modello di calcolo.
Esigenze di economicità e ristrettezza dei tempi disponibili portano comunque all’esecuzione di una mole di rilievi sperimentali relativamente ridotta rispetto all’estensione dell’area da studiare, visto che il loro scopo primario è quello di fornire dati per la taratura dei modelli. I valori di rumorosità ottenuti dai modelli matematici vanno poi confrontati con i limiti di legge.
Solitamente vengono analizzate quattro diversi scenari, corrispondenti ai 2 periodi (diurno e notturno) ed alla presenza di eventuali interventi di mitigazione della rumorosità. Inoltre, qualora l’attività si estenda anche nel periodo notturno (22-06), è necessario tener conto che ci si deve confrontare con limiti di legge più bassi di ben 10 dB rispetto a quelli previsti per il periodo diurno (06-22).
Analogamente, anche i valori limiti differenziali dentro gli edifici si riducono da 5 a 3 dB nel periodo notturno, e dunque per le sorgenti fisse diventa assai più problematico rientrare nei limiti, tenuto conto che il rumore residuo è più basso.

VALUTAZIONE SITUAZIONE ESISTENTE

Misura dei livelli di rumorosità - La misura dei livelli di rumorosità dovrà essere conforme a quanto previsto dal Decreto 16 marzo 1998, recante "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico".

MISURA DEL RUMORE AMBIENTALE NELL'AMBIENTE ESTERNO

Le misure dovranno essere eseguite in prossimità dei potenziali recettori disturbati al fine di verificare il rispetto dei limiti assoluti di emissione e di immissione previsti dalla classificazione acustica del territorio nonché del valore limite differenziale di immissione. Nei casi in cui detta classificazione non sia stata ancora adottata dall'Amministrazione comunale si dovrà fare riferimento ai limiti di accettabilità previsti dall'articolo 6 del D.P.C.M. 1° marzo 1991.

MISURA DEL RUMORE NEGLI AMBIENTI ABITATIVI

La misura eseguita negli ambienti abitativi ha lo scopo di verificare il valore limite differenziale di immissione. La misura deve essere eseguita all'interno degli ambienti abitativi a finestre aperte, posizionando il microfono a 1,5 metri dal pavimento e ad almeno un metro dalle superfici riflettenti.
In entrambi i casi, i risultati delle misure devono essere trascritti in un rapporto contenente almeno i seguenti dati:

  • data, luogo, ora del rilevamento e descrizione delle condizioni meteorologiche, velocità e direzione del vento;
  • descrizione del sito di misura;
  • tempo di misura e periodo di riferimento (diurno o notturno);
  • classe di destinazione d’uso alla quale appartiene il luogo di misura;
  • strumentazione impiegata (marca e modello) e relativo grado di precisione;
  • indicazione della data di verifica dell'ultima taratura della strumentazione;
  • andamento temporale dei livelli sonori e del livello continuo equivalente di pressione sonora (LAeq);
  • diagrammi degli spettri di frequenza dei livelli minimi lineari per ciascuna misura;
  • verifica della presenza di eventuali componenti impulsive, tonali, o del tempo parziale;
  • giudizio conclusivo.

MODALITÀ E CRITERI TECNICI DI REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AGLI INTERVENTI DI RISANAMENTO ACUSTICO

Per quanto riguarda i sistemi di mitigazione e gli interventi di bonifica acustica previsti nell’eventuale piano di risanamento sarà necessario fornire le seguenti informazioni:

  1. le motivazioni tecniche, riferite in particolare alle sorgenti sonore che causano il superamento dei limiti, che hanno portato all’individuazione degli interventi e delle modalità di adeguamento prescelte;
  2. la descrizione tecnica dei singoli interventi di bonifica fornendo ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche acustiche e ad individuarne le proprietà di riduzione dei livelli sonori. Inoltre, deve essere stimata la riduzione dei livelli sonori presso i recettori per i quali l’intervento di bonifica è stato progettato;
  3. l’indicazione del termine temporale entro il quale il titolare o legale rappresentante dell’attività si impegna ad attuare i singoli interventi di risanamento acustico.

Nella maggior parte dei casi, tuttavia, la valutazione di impatto acustico rimane un documento tecnico di "corredo" alla domanda di autorizzazione all'edificazione o all'esercizio di una attività, senza che vi sia alcuna precisa responsabilità nel momento in cui quanto in essa riportato non corrisponda all'effettiva condizione di esercizio. Sarebbe utile, pertanto, che le Amministrazioni locali competenti pretendessero notizie più approfondite sul tipo di attività e sul contesto in cui le stesso verranno esercitate, in modo da comportare un'assunzione di responsabilità più accentuata per il dichiarante.

 

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