Attestato Prestazione Energetica (APE) Firenze

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Certificazione energetica a Firenze, Prato, Pistoia e tutta la Toscana

Attestato di prestazione energetica degli edifici (APE) a Firenze, Prato, Pistoia, Siena, Arezzo, Pisa, Lucca, Livorno, Grosseto, Massa Carrara, Toscana

Fare attestato prestazione energetica APE Firenze, Prato, Pistoia, Toscana

Spesso sentiamo la frase: <<certificare una prestazione energetica>>. Ma cosa significa esattamente "certificazione energetica di un edificio"? Cosa rappresenta concretamente l'attestato di prestazione energetica (APE) di un immobile? Di sicuro non è sufficiente inserire i dati in un software per ottenere la corretta classe energetica di appartenenza di un edificio. Sarebbe auspicabile che in Italia oggi si avesse la sensibilità e l’apporto di tutti quanti i professionisti per promulgare e diffondere il concetto di risparmio energetico proprio a partire dall’introduzione della legge sulla certificazione energetica.
Lo scorso 24 Febbraio 2016, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha approvato le nuove Linee Guida che riportano compiti e obblighi inderogabili che il tecnico certificatore deve applicare per una corretta compilazione del documento APE (Attestato di Prestazione Energetica), al fine di garantire un servizio di elevata qualità adeguato alle professionalità in gioco. Lo stesso principio vale per tutti i servizi legati al settore immobiliare ed edilizio.

L'attestato di certificazione energetica degli edifici (prima delle modifiche del decreto 63/2013 veniva chiamato ACE) adesso è denominato “Attestato di Prestazione Energetica" o APE, e deve necessariamente essere redatto e rilasciato per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o affittati (locati) ad un nuovo locatario e per gli edifici che rientrano nelle casistiche elencate al comma 6 dell'art. 6 del D.L. 63/2013 (cioè edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 250 m2, affiggendo l’attestato di prestazione energetica con evidenza all’ingresso dell’edificio stesso o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico). Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti devono essere dotati di un attestato di prestazione energetica prima del rilascio del certificato di agibilità.
In particolare, nel caso di edifici di nuova costruzione o per gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti di primo livello, la nomina del tecnico certificatore APE avviene prima dell’inizio dei lavori.
Nei medesimi casi, qualora fossero presenti, a livello regionale o locale, incentivi legati alla qualità energetica dell’edificio (bonus volumetrici, ecc.), la presentazione dell’APE redatto sui dati di progetto o dell’attestato di qualificazione energetica (AQE) può essere resa obbligatoria contestualmente al deposito della richiesta di autorizzazione edilizia.
Le condizioni e le modalità attraverso cui è stata effettuata la valutazione della prestazione energetica di un edificio o di una unità immobiliare sono indicate esplicitamente nel relativo attestato.
Nel caso di nuovo edificio, l'APE è prodotto a cura del costruttore, sia esso committente della costruzione o società di costruzione che opera direttamente. Nel caso di attestazione della prestazione degli edifici esistenti, ove previsto dal presente decreto, l'attestato è prodotto a cura del proprietario dell'immobile, appartamento o edificio.
Nel caso di vendita, di trasferimento di immobili a titolo gratuito o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari, ove l'edificio o l'unità immobiliare non ne siano già dotati, il proprietario è tenuto a produrre l'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1 dell'art. 6 del D.L. 63/2013.
In tutti i casi, il proprietario deve rendere disponibile l'attestato di prestazione energetica al potenziale acquirente o al nuovo locatario all'avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime; in caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o locatario fornisce evidenza della futura prestazione energetica dell'edificio e produce l'attestato di prestazione energetica (APE) congiuntamente alla dichiarazione di fine lavori.
Nei contratti di vendita, negli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici. L'attestato dì prestazione energetica deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti.
Il D.L. 63/2013 stabilisce che l'Attestato di Prestazione Energetica: APE, sostituisce di fatto l'Attestato di Certificazione Energetica: ACE, nel rispetto dei seguenti criteri e contenuti:
a) la previsione di metodologie di calcolo semplificate, da rendere disponibili per gli edifici caratterizzati da ridotte dimensioni e prestazioni energetiche di modesta qualità, finalizzate a ridurre i costi a carico dei cittadini;
b) la definizione di un attestato di prestazione energetica che comprende tutti i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio che consentano ai cittadini di valutare e confrontare edifici diversi. Tra tali dati sono obbligatori:
1) la prestazione energetica globale dell’edificio sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile,attraverso i rispettivi indici;
2) la classe energetica determinata attraverso l’indice di prestazione energetica globale dell’edificio, espresso in energia primaria non rinnovabile;
3) la qualita’ energetica del fabbricato a contenere i consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento, attraverso gli indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva dell’edificio;
4) i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge;
5) le emissioni di anidride carbonica;
6) l’energia esportata;
7) le raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio con le proposte degli interventi piu’ significativi ed economicamente convenienti, separando la previsione di interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica;
8) le informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, quali diagnosi e incentivi di carattere finanziario;
c) la definizione di uno schema di annuncio di vendita o locazione, per esposizione nelle agenzie immobiliari, che renda uniformi le informazioni sulla qualità energetica degli edifici fornite ai cittadini;

Sono esclusi dall’obbligo di dotazione dell’attestato di prestazione energetica i seguenti casi:
a) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati (art. 3, c. 3, lett. d) del decreto legislativo);
b) edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati o raffrescati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili (art. 3, c. 3, lett. b) del decreto legislativo) ovvero quando il loro utilizzo e/o le attività svolte al loro interno non ne prevedano il riscaldamento o la climatizzazione;
c) gli edifici agricoli, o rurali, non residenziali, sprovvisti di impianti di climatizzazione (art. 3, c. 3, lett. c) del decreto legislativo);
d) gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3, D.P.R. 26.8.1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, (art. 3, c. 3, lett. e) del decreto legislativo). L’attestato di prestazione energetica è, peraltro, richiesto con riguardo alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica (art. 3, c. 3-ter, del decreto legislativo);
e) gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose, (art. 3, c. 3, lett. f) del decreto legislativo);
f) i ruderi, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile;
g) i fabbricati in costruzione per i quali non si disponga dell'abitabilità o dell'agibilità al momento della compravendita, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile. In particolare si fa riferimento:
- agli immobili venduti nello stato di "scheletro strutturale", cioè privi di tutte le pareti verticali esterne o di elementi dell'involucro edilizio;
- agli immobili venduti "al rustico", cioè privi delle rifiniture e degli impianti tecnologici;
l) i manufatti, comunque, non riconducibili alla definizione di edificio dettata dall’art. 2 lett. a) del decreto legislativo (manufatti cioè non qualificabili come “sistemi costituiti dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno”) (ad esempio: una piscina all’aperto, una serra non realizzata con strutture edilizie, ecc.).
Per le lettere da f) a l), resta fermo l’obbligo di presentazione, prima dell’inizio dei lavori di completamento, di una nuova relazione tecnica di progetto attestante il rispetto delle norme per l’efficienza energetica degli edifici in vigore alla data di presentazione della richiesta del permesso di costruire, o denuncia di inizio attività, comunque denominato, che, ai sensi di quanto disposto al paragrafo 2.2, dell’Allegato 1 del decreto requisiti minimi, il proprietario dell’edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti contestualmente alla denuncia dell’inizio dei lavori.
Nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano l'indice di prestazione energetica dell'involucro edilizio e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente.
Tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura come committente un soggetto pubblico, devono prevedere la predisposizione dell'attestato di prestazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare interessati.
L'Attestato di Qualificazione Energetica (AQE), al di fuori di quanto previsto all'articolo 8, comma 2 d.l. 63/2013, è facoltativo ed è predisposto al fine di semplificare il successivo rilascio della prestazione energetica.

 

CHIARIMENTI IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA IN EDILIZIA:

FAQ e chiarimenti del MISE relativi a: Decreto 26 giugno 2015 cosiddetto “Decreto requisiti minimi” + “Decreto Linee guida APE” (Versione Agosto 2016) Scarica il PDF dei chiarimenti del MISE relativi a: Decreto 26 giugno 2015 cosiddetto “Decreto requisiti minimi” + “Decreto Linee guida APE” (Versione Agosto 2016)
FAQ e chiarimenti del MISE relativi a: Decreto 26 giugno 2015 cosiddetto “Decreto requisiti minimi” + “Decreto Linee guida APE” (Versione Ottobre 2015) Scarica il PDF dei chiarimenti del MISE relativi a: Decreto 26 giugno 2015 cosiddetto “Decreto requisiti minimi” + “Decreto Linee guida APE” (Versione Ottobre 2015)

 

Costo della certificazione energetica APE:

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