Chiarimenti Diagnosi Energetica

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Chiarimenti in materia di diagnosi energetica nelle imprese ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 102 del 2014

(Aggiornamento maggio 2015)

Introduzione

Il presente documento si propone di fornire chiarimenti per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, relative all’obbligo di esecuzione periodica delle diagnosi energetiche nelle imprese.
Nel documento è evidenziato, per ogni disposizione oggetto di analisi, il dubbio riscontrato con maggior frequenza e fornito il relativo chiarimento.
Il documento è stato predisposto con il supporto tecnico di ENEA e i contenuti sono stati oggetto di confronto con le principali associazioni di categoria del settore.
Il documento sarà aggiornato al fine di fornire ulteriori chiarimenti a quesiti che potranno emergere nel corso di attuazione delle disposizioni previste all’articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.

Individuazione del soggetto obbligato: le grandi imprese e le imprese a forte consumo di energia

Quando l’impresa è qualificabile come grande impresa ai fini dell’applicazione dell’obbligo di diagnosi?

Coerentemente a quanto evidenziato dalla Commissione europea nella Comunicazione COM (2013) 762 final del 6 novembre 20131, al fine di garantire omogeneità di trattamento per le imprese che operano in diversi stati membri, occorre integrare le definizioni di cui al D.Lgs. 102/2014 con le disposizioni comunitarie in materia di imprese.
La definizione di grande impresa, ad integrazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 1 v) e cc) del D.Lgs 102/2014, deve essere altresì desunta in via residuale a partire dalla definizione di “microimprese, piccole imprese e medie imprese”, enunciata dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 ( di seguito, raccomandazione), che costituisce riferimento a livello europeo ai fini dell’applicazione delle politiche comunitarie all’interno della comunità e dello Spazio economico europeo (art 1), recepita in Italia attraverso il decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 20052 ( di seguito DM 18 aprile 2005).
Pertanto, tutte le imprese che non sono qualificabili PMI, ai sensi della citata normativa, sono da considerarsi grandi imprese e come tali soggette all’obbligo di diagnosi di cui all’articolo 8 del D.Lgs. 102/2014.
Le categorie di imprese sono individuate sulla base di un determinato numero di soggetti occupati (c.d. “effettivi”3) e di un duplice criterio finanziario, rappresentato dal fatturato annuo e dal totale di bilancio. La grande impresa è l’impresa che occupa almeno 250 persone, indipendentemente dall’entità degli altri due criteri, ovvero l’impresa che, ancorché occupi un numero minore a 250 persone, presenti un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro e un totale di bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro.
Coerentemente con quanto disposto all’articolo 4, paragrafo 2, della Raccomandazione, l’impresa è soggetta all’obbligo di diagnosi entro il 5 dicembre dell’anno n-esimo, a decorrere dal 2015, solo se la condizione di grande impresa si è verificata per i due esercizi consecutivi precedenti a tale anno, a decorrere dalla data di chiusura dei conti, ovvero negli anni n-1 ed n-2.
Per ogni ulteriore precisazione di maggior dettaglio, ai fini dell’accertamento della condizione di grande impresa, si rinvia a tutte le disposizioni di carattere generale citate e alla guida dell’utente sulla definizione di PMI, pubblicata dalla direzione generale per l’imprese e l’industria della Commissione Europea.4

Quando l’impresa è qualificabile come impresa a forte consumo di energia ai fini dell’applicazione dell’obbligo di diagnosi?

Le imprese a forte consumo di energia (o energivore) soggette all’obbligo di diagnosi energetica, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, sono le imprese iscritte nell’elenco annuale istituito presso la Cassa Conguaglio per il settore elettrico ai sensi del decreto interministeriale 5 aprile 2013.
Pertanto, le piccole o medie imprese non eleggibili al riconoscimento del beneficio energivori non sono soggette all’obbligo di diagnosi.
Risulta obbligata all’esecuzione della diagnosi energetica entro il 5 dicembre dell’anno n-esimo, a decorrere dal 2015, l’impresa a forte consumo di energia che risulti iscritta nell’elenco pubblicato presso la Cassa Conguaglio per il settore elettrico, dell’anno n-1.
L’impresa energivora è esonerata dall’obbligo di esecuzione della diagnosi energetica nel caso in cui adotti uno dei sistemi di gestione volontaria di cui all’articolo 8, comma 1, secondo periodo (EMAS, ISO 50001, EN ISO 14001), a condizione che il suddetto sistema di gestione includa un audit energetico realizzato in conformità con i criteri elencati all’allegato 2 al decreto legislativo 102/2014. Resta fermo, ad ogni modo, l’obbligo di comunicare all’ENEA l’esito della diagnosi condotta nell’ambito del sistema di gestione.

Come deve essere trattata un’impresa, qualora risulti collegata o associata ad altre imprese?

Al fine del calcolo dei soggetti occupati e degli importi finanziari rilevanti per classificare l’impresa, occorre stabilire se l’impresa stessa sia autonoma, associata o collegata. La definizione dei tre tipi di imprese è espressamente enunciata dall’articolo 3 della Raccomandazione nonché dall’articolo 3 del DM 18 aprile 2005.
La definizione di impresa autonoma è desumibile in via residuale a partire dalla definizione di impresa associata e impresa collegata.
L’impresa è associata quando detiene da sola o insieme a una o più imprese collegate, una partecipazione uguale o superiore al 25% del capitale o dei diritti di voto di un’altra impresa e/o è partecipata da altra impresa per le medesime percentuali.
Nella determinazione dei dati della misura dell’impresa, ai sensi dell’articolo 6 della Raccomandazione e articolo 3, comma 4 del DM 18 aprile 2005, l’impresa deve aggiungere ai propri dati relativi agli occupati, al fatturato e all’attivo di bilancio, i medesimi dati dell’impresa associata in proporzione alla percentuale di partecipazione.
I dati sono desunti dal bilancio di esercizio o, ove presente, dal bilancio consolidato.
L’impresa collegata ricorre nei casi elencati all’articolo 3, paragrafo 3 della Raccomandazione così come recepito dall’articolo 3 comma 4 del DM 18 aprile 2005.5 Questo tipo di rapporto corrisponde alla situazione economica delle imprese che costituiscono un gruppo mediante il controllo diretto o indiretto della maggioranza dei diritti di voto di un’impresa da parte di un’altra o attraverso la propria capacità di esercitare un’influenza dominante.
Nella determinazione dei dati della misura dell’impresa, ai sensi dell’ articolo 3, comma 6 del DM 18 aprile 2005, i dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio consolidato.
Si evidenzia che, per espressa disposizione normativa (art 3 comma 8 del DM 18 aprile 2005 e art 3, comma 4, Raccomandazione) un’impresa è sempre considerata di grandi dimensioni qualora almeno il 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto è detenuto direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici. Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente da un ente pubblico qualora essi siano detenuti per il tramite di una o più imprese. Fanno eccezione gli organismi pubblici elencati all’articolo 3 comma 3 del DM 18 aprile 2015, ai quali non si applica la citata regola. Tali organismi, infatti, possono detenere una partecipazione pari o superiore al 25% (ma non superiore al 50%) di un impresa senza che questa perda la sua condizione di PMI.6

Ulteriori precisazioni in merito all’individuazione del soggetto obbligato

L’obbligo non si applica alle Amministrazioni Pubbliche. La ricognizione delle Amministrazioni Pubbliche è operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre ai sensi della legge 31 dicembre 2009, n.196.
Fatta salva la validità quadriennale delle diagnosi svolte ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n.102, ogni impresa non in possesso di diagnosi in corso di validità è tenuta a verificare ogni anno la sua appartenenza alle categorie individuate ai punti 1.1 e 1.2 al fine di adempiere all’obbligo di diagnosi energetica entro il 5 dicembre dell’anno in corso.
Qualora un’impresa risulti grande impresa nell’anno n-1 e energivora obbligata nell’anno n-2 (iscritta, nell’anno n-1, nell’elenco annuale istituito presso la Cassa Conguaglio per il settore elettrico ai sensi del decreto interministeriale 5 aprile 2013) l’impresa è soggetta all’obbligo di diagnosi energetica nell’anno n-esimo, secondo i criteri stabiliti dalla categoria nella quale ricade per l’anno n-1.

Individuazione dell’oggetto dell’obbligo: il sito produttivo

Cosa si intende per “sito produttivo”?

Per “sito produttivo” si intende una località geograficamente definita in cui viene prodotto un bene e/o fornito un servizio, entro la quale l’uso dell’energia è sotto il controllo dell’impresa.
Per quanto riguarda le grandi imprese di trasporto, i siti produttivi comprendono sia i luoghi dove si svolgono attività complementari al trasporto (officine, depositi, uffici, ecc.) e per i quali valgono le definizioni precedenti, sia il trasporto stesso, considerato come un unico sito virtuale anche se diffuso sul territorio nazionale ed estero.
L’impresa che presenti siti collegati in un sistema di rete (p.e. acquedotti, oleodotti, ecc.) ha la facoltà di considerare il sistema stesso come unico sito virtuale e, pertanto, sottoporre a diagnosi energetica la rete che collega i diversi siti.
Le aziende di servizi diversi che realizzano in proprio attività di trasporto, nel caso in cui queste attività siano afferenti a siti produttivi specifici, devono contabilizzare i consumi dei trasporti all’interno di tali siti; nel caso in cui le attività di trasporto siano organizzate su di una rete distribuita fra più siti, i relativi consumi devono essere contabilizzati come sito virtuale.
Si considerano siti produttivi anche quelli di natura temporanea, ossia quelli esistenti al fine di eseguire uno specifico lavoro o servizio per un periodo di tempo limitato, a condizione che la durata prevista dell’attività sia di almeno quattro anni.

Le imprese multisito soggette all’obbligo, su quali e quanti siti devono effettuare la diagnosi?

In applicazione dell’Allegato 2 al decreto legislativo 102/2014, le imprese multisito soggette all’obbligo devono effettuare la diagnosi su un numero di siti proporzionati e sufficientemente rappresentativi per consentire di tracciare un quadro fedele della prestazione energetica globale dell’impresa e di individuare in modo affidabile le opportunità di miglioramento più significative.
Nell’effettuare la trasmissione dei risultati delle diagnosi all’ENEA, l’impresa multisito deve elencare tutti i propri siti, ivi compreso il loro consumo annuale, indicando inoltre i siti sottoposti a diagnosi e motivando adeguatamente le scelte fatte al fine di garantire la rappresentatività dei siti scelti.
Nell’Allegato 1, per fornire una guida nella prima fase di attuazione e a titolo di esempio comunque non vincolante, si riporta una metodologia elaborata da ENEA per la scelta dei siti su cui effettuare la diagnosi che si ritiene rispondente ai criteri di proporzionalità e rappresentatività richiamati dal decreto legislativo 102/2014.

Individuazione dei soggetti che eseguono la diagnosi

Quali sono i soggetti che possono condurre una diagnosi energetica?

Fino al 19 luglio 2016, le diagnosi energetiche possono essere condotte da tutti i soggetti elencati all’articolo 8, comma 1 (società di servizi energetici, esperti in gestione dell’energia o auditor energetici) anche se non in possesso di certificazioni rilasciate sotto accreditamento. A decorrere dalla data indicata, le diagnosi devono essere eseguite da soggetti certificati da organismi accreditati, ai sensi dell’articolo 8, comma 2 del decreto legislativo 102/2014.
Con esclusivo riferimento al solo schema volontario EMAS, l’organismo preposto all’esecuzione della diagnosi energetiche è ISPRA.

Individuazione delle modalità tecniche per eseguire la diagnosi

Quali sono i requisiti minimi che la diagnosi energetica deve rispettare ai fini dell’adempimento dell’obbligo?

Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, la diagnosi energetica deve essere conforme ai dettati dell’Allegato 2 al decreto legislativo 102/20147. Tale prescrizione risulta rispettata se la diagnosi è conforme ai criteri minimi contenuti nelle norme tecniche UNI CEI EN 16247 parti da 1 a 4, e comunque rispetta quanto riportato nell’Allegato 2 al presente documento.
Come riportato nell’Allegato 2, la procedura per l’esecuzione della diagnosi energetica prevede la messa a punto della “struttura energetica aziendale” che, attraverso un percorso strutturato a più livelli, consente di avere un quadro completo ed esaustivo della realtà dell’impresa.
In primis l’azienda viene suddivisa in aree funzionali. Si acquisiscono quindi i dati energetici dai contatori generali di stabilimento e, qualora non siano disponibili misure a mezzo di contatori dedicati, per la prima diagnosi, il calcolo dei dati energetici di ciascuna unità funzionale viene ricavato dai dati disponibili.
Analogamente, per i consumi di carburante per trazione sarà acquisito il dato dei consumi totali e quello relativo ai singoli veicoli. Per la prima diagnosi, qualora tali dati non fossero disponibili, potranno essere stimati.
Si effettua poi la modellizzazione della realtà aziendale attraverso la costruzione degli inventari energetici. Seguono il calcolo degli indici di prestazione energetica globali e per ciascuna area funzionale ed il confronto degli stessi con quelli obiettivo, ossia rappresentativi della media di mercato, ove disponibili.
La diagnosi energetica si completa con l’individuazione di un percorso virtuoso, in termini di interventi di efficienza energetica, tale da ridurre i fabbisogni energetici a parità di attività/servizio e, quindi, creare i presupposti per una maggiore competitività dei prodotti e/o dei servizi forniti.
Nell’Allegato 2 è riportata inoltre una apposita sezione di approfondimento per le diagnosi nelle attività di trasporto.

Ai fini del primo adempimento dell’obbligo di diagnosi energetica, quale periodo bisogna considerare per la valutazione dei consumi energetici?

Per la valutazione dei consumi energetici si considera l’anno solare precedente all’anno n-esimo, in cui il soggetto risulta obbligato secondo quanto individuato al precedente paragrafo 1.

Cosa si intende per “prossimità” alle reti di teleriscaldamento o agli impianti cogenerativi ad alto rendimento?

L’impresa deve eseguire una diagnosi che contiene una valutazione tecnica- economica ed ambientale relativa al conferimento del proprio calore a terzi e/o a reti locali di teleriscaldamento oppure relativa all’utilizzo del calore proveniente da un impianto cogenerativo di terzi o al collegamento alla rete locale di teleriscaldamento, qualora gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento e/o di teleriscaldamento siano situati entro il raggio di 1 km dal sito oggetto di diagnosi. Per distanze maggiori, qualora si ravvisino vantaggi tecnici - economici ed ambientali, l’impresa può comunque eseguire la diagnosi comprendente gli aspetti legati alla cogenerazione e al teleriscaldamento.

Termine per eseguire la diagnosi, comunicazione dei risultati e altri adempimenti

Quali sono le tempistiche per l’esecuzione delle diagnosi energetiche?

Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, la diagnosi energetica deve essere eseguita entro il 5 dicembre dell’anno n-esimo, a decorrere dal 2015.
La procedura per la trasmissione delle diagnosi verrà resa nota da ENEA attraverso idonea comunicazione pubblicata sul proprio sito istituzionale.
ENEA assicura la massima riservatezza dei dati inseriti sulla propria banca dati, che verranno trattati conformemente alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Le diagnosi eseguite prima del 5 dicembre 2015 che rispettano i criteri minimi di cui all’Allegato 2 del decreto legislativo 102/2014, soddisfano l’obbligo?

Le diagnosi eseguite precedentemente al 5 dicembre 2015, purché conformi ai criteri minimi dell’Allegato 2, hanno validità pari a 4 anni, a partire dalla data di redazione del rapporto di diagnosi energetica e possono essere validamente presentate, ai fini dell’adempimento dell’obbligo.
Si precisa che se la data di scadenza della validità è antecedente al 5 dicembre 2015, occorre effettuare una nuova diagnosi.

Entro quando devono essere presentate le diagnosi successive alla prima?

Le diagnosi successive alla prima dovranno essere presentate decorsi 4 anni dalla presentazione della precedente, al fine di rispettare l’intervallo massimo di 4 anni prescritto dalla norma. Ciò vale anche per le diagnosi validamente eseguite prima del 5 dicembre 2015 (ad esempio se una diagnosi valida ai fini dell’adempimento dell’obbligo è stata eseguita il 15 gennaio 2013, quella successiva dovrà essere svolta, al più tardi, entro il 14 gennaio 2017).

Chi è il soggetto responsabile della trasmissione dei dati?

Il soggetto responsabile della comunicazione dei risultati delle diagnosi è il Legale rappresentante dell’impresa soggetta all’obbligo.

La diagnosi eseguita nell’ambito del sistema di gestione volontaria EMAS, ISO 50001 o EN ISO 14001, deve essere comunicata all’ENEA?

L’impresa che ha adottato un sistema di gestione volontaria EMAS, ISO 50001 o EN ISO 14001 e che pertanto è esclusa dall’obbligo di diagnosi di cui al primo periodo dell’articolo 8, comma 1 del D.Lgs. 102/2014, è comunque tenuta a comunicare all’ENEA l’esito della diagnosi condotta nell’ambito del sistema di gestione.
Limitatamente al solo sistema EMAS, la suddetta comunicazione deve essere fatta anche all’ISPRA.

Sanzioni

La sanzione si applica all’impresa oppure al sito produttivo?

Le imprese soggette all’obbligo che non eseguono la diagnosi energetica entro la scadenza fissata, sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 16, comma 1 del D.Lgs. 102/2014. La sanzione non esime dall’effettuazione della diagnosi che deve comunque essere comunicata all’ENEA entro sei mesi dall’irrogazione della sanzione stessa.

Comunicazione dei risparmi ai sensi dell’articolo 7, comma 8 del d. lgs. 102/2014

Quali imprese devono adempiere all’obbligo dell’articolo 7, comma 8? Qual è la natura dei risparmi che devono essere contabilizzati? Qual è la modalità di comunicazione dei risparmi all’ENEA?

I risparmi totali conseguiti per ogni anno solare, a decorrere dal 2014, dalle imprese che attuano un sistema di gestione dell’energia ISO 50001 e dalle imprese che effettuano audit energetici ai sensi del decreto legislativo 102/2014, per i quali non siano stati percepiti titoli di efficienza energetica, dovranno essere comunicati ad ENEA con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo al conseguimento dei risparmi stessi.
Per approfondimenti si confronti l’Allegato 3 al presente documento.

 

ALLEGATI:

Allegato 1

Allegato 2

Allegato 3

 

Note:

1 La citata comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio, reca gli orientamenti della Commissione circa l’attuazione della Direttiva sull’efficienza energetica.
2 Il riferimento è altresì coerente con la direttiva 2012/27/UE che all’articolo 2, punto 26) nel definire le “piccole e medie imprese”, fa esplicito riferimento alla Raccomandazione citata.
3 Il criterio per il conteggio degli effettivi è espressamente enunciato nell’articolo 5 della Raccomandazione e nell’articolo 2, comma 3, c) del DM 18 aprile 2005.
4 Link:http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition/index_en.htm
5 Ai sensi dell’articolo 3, comma 5 del DM 18 aprile 2005, sono considerate collegate le imprese tra le quali esiste una delle seguenti relazioni: a) l’impresa in cui un’altra impresa dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria; b) l’impresa in cui un’altra impresa dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;c) l’impresa su cui un’altra impresa ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un’influenza dominante quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole; d) le imprese in cui un’altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.
6 Detto disposizione, che costituisce eccezione rispetto alla definizione di “impresa associata” è enunciata all’articolo 3 paragrafo 2, comma 3 della Raccomandazione e recepito nei medesimi termini dall’articolo 3, comma 3 del DM 18 aprile 2005.
7 Si precisa che ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 8 del D.Lgs. 102/2014, i termini “diagnosi” e “audit” sono da considerarsi sinonimi.

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