Legge 10/91 (Relazione termica)

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RELAZIONE TECNICA DI LEGGE 10 A FIRENZE, PRATO E TOSCANA

COS'È IL PROGETTO TERMICO IMPIANTISTICO DI LEGGE 10/91

La Legge 10/91, meglio definibile come Ex Legge 10, dal punto di vista edilizio, si traduce in una relazione tecnica progettuale (relazione di calcolo termico-impiantistico) che il committente di un lavoro (manutenzione straordinaria, ristrutturazione, ampliamento o nuova costruzione) deve allegare al progetto edilizio da presentare presso il Comune per il relativo permesso edilizio.
La relazione tecnica legge 10 91 è quindi un progetto di impianto con calcolo energetico che ha lo scopo di valutare che l’organismo edilizio, comprensivo degli impianti termici in esso contenuti, abbia una prestazione energetica che rientri nei parametri minimi richiesti dalla normativa. Le norme infatti stabiliscono in funzione della forma dell’abitazione (fattore di forma), ovvero del rapporto tra la superficie esposta e il volume, oltre che della zona climatica in cui ricade l'edificio (il territorio italiano è suddivisoin 6 zone climatiche che vanno dalla A alla F), che venga raggiunto - attraverso adeguati parametri progettuali - un indice di prestazione energetica minimo richiesto. Il progetto dell’organismo edilizio (edificio + impianti) dovrà essere tale da soddisfare questo limite minimo. Prestazioni migliori si tradurranno in una Classe Energetica più elevata, attestata al termine della costruzione stessa.
La relazione termica Legge 10/91 viene redatta per:
- nuove costruzioni;
- sostituzione impianto di riscaldamento;
- sostituzione impianto per la produzione di acqua calda sanitaria;
- sostituzione del generatore di calore.
La Legge 10 è stata aggiornata nel 2005 dal D.Lgs. 192, e nel 2006 dal D.Lgs. 311, imponendo limiti più restrittivi alla trasmittanza dei componenti dell'involucro, cioè il limite di calore che possono disperdere i muri, le finestre, il tetto ed i solai, e ponendo nuovi limiti al valore di fabbisogno di energia primaria dell'edificio.

CHE COSA SONO LE ZONE CLIMATICHE?

L’Italia è divisa in sei zone climatiche, denominate con le lettere da A a F, secondo il valore di GG (gradi-giorno) della singola località.
La Legge 10/91 quindi, tiene conto di questa suddivisione del territorio italiano in 6 zone climatiche differenti associando ad ogni zona un determinato periodo di esercizio dell'impianto di riscaldamento e temperature esterne definite in base all'altitudine e all'esposizione dei venti.
Ogni comune appartiene ad una zona climatica indipendentemente dalla regione di appartenenza: in Toscana ad esempio Firenze (zona D) appartiene ad una zona diversa da Arezzo (zona E) a causa del suo clima più mite.
I Gradi Giorno sono un parametro che quantifica la quantità di energia necessaria mediamente per mantenere un clima confortevole nell’abitazione durante l’anno. S'intende, cioè, la somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale di riscaldamento, delle sole differenze positive giornaliere tra la temperatura dell'ambiente e la temperatura media esterna giornaliera; il grado giorno è l'unità di misura utilizzata.
La zona A necessità delle minori quantità di energia, la zona F di maggiori quantità.

COME SI FA LA LEGGE 10/91?

La relazione tecnica di Legge 10 viene redatta da un professionista iscritto nei rispettivi Albi Professionali, che si occupa di progettazione energetica. La prestazione energetica dell’abitazione dipende sia dalla tipologia dell’involucro edilizio (strutture opache e serramenti) sia dall’impianto termico che provvede al riscaldamento invernale dell’abitazione (analisi termica-energetica). Nella relazione progettuale sono illustrati questi elementi, sono allegati degli schemi funzionali degli impianti e viene calcolato il “consumo energetico” dell’abitazione e il suo confronto con il limite massimo stabilito dalle Norme.

CHI PUO' REDARRE LA LEGGE 10/91?

La relazione di calcolo termico di Legge 10 deve essere redatta da un professionista che abbia specifica competenza e che sia iscritto nell’Albo Professionale relativo.

DEPOSITO PROGETTO IMPIANTI TERMICI E CONTENIMENTO ENERGETICO (L. 10/1991)

Requisiti del richiedente

Il deposito del progetto dovrà essere effettuato dal proprietario dell'edificio, o da chi ne ha titolo, o da un soggetto da questi delegato, con apposita procura speciale.

Modalità di richiesta

ll deposito del progetto dovrà essere effettuato attraverso la procedura di inoltro telematico guidato servizi on-line, al termine dell’inserimento il sistema invierà il numero della registrazione.
In particolare ci occuperemo di:

- firmare digitalmente i documenti allegati;
- inviare la documentazione da indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) corrispondente al nominativo del firmatario o nel caso di soggetto delegato la presenza di apposita procura speciale;
- inviare tutti gli allegati essenziali ai fini della validità della comunicazione.

Documentazione da presentare

Per ogni impianto termico a generatore di calore o di contenimento energetico deve essere depositata una singola pratica di L. 10/1991.
Per ogni pratica, qualora non presentato in modalità on-line, unitamente alla relazione tecnica e all'elaborato grafico descrittivo, dovrà essere compilato anche il modello predisposto dall'ufficio.
Se il soggetto che presenta il progetto è un soggetto diverso da il proprietario o l'avente titolo, dovrà essere allegata anche la procura speciale debitamente compilata e sottoscritta, come da normativa di riferimento.
La documentazione dovrà essere prodotta seguendo le indicazioni relative ai formati, alle modalità di acquisizione e sottoscrizione disponibili nell'area del portale servizi. I documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente con firma digitale in corso di validità e in conformità alle regole tecniche vigenti e potranno essere:

  • Deposito Attestato Prestazione Energetica (A.P.E.) (Comune di Firenze)
  • Deposito Dichiarazione di Conformità alla regola dell'arte Allegato I (Art. 7 D.M. 37/2008) (Comune di Firenze)
  • Deposito Dichiarazione di Rispondenza ( Art. 7 D.M. 37/2008) (Comune di Firenze)
  • Deposito progetto frazionamento impianto termico inferiore o uguale a 100 kW L.10/1991 (Comune di Firenze)
  • Deposito progetto frazionamento impianto termico superiore a 100 kW L.10/1991 (Comune di Firenze)
  • Deposito progetto impianti L. 248/2005 e D.M. 37/2008 (Comune di Firenze)
  • Deposito progetto isolamento strutture L. 10/1991 (Comune di Firenze)
  • Deposito progetto nuovo impianto termico derivato da frazionamento L.10/1991 (Comune di Firenze)
  • Deposito progetto nuovo impianto termico L.10/1991 (Comune di Firenze)
  • Deposito progetto ristrutturazione impianto termico L.10/1991 (Comune di Firenze)

Iter procedura

Prima dell'inizio dei lavori ai quali il progetto si riferisce, questo deve essere depositato nelle forme sopradescritte.
La ricevuta dell’avvenuto deposito o ricevuta di consegna della mail pec, dovrà essere consegnata al direttore dei lavori o all'esecutore dei lavori, i quali hanno l'obbligo di conservarla in cantiere assieme a copia della documentazione presentata.
Le pratiche depositate saranno archiviate a cura della Direzione Ambiente.
Verranno effettuati controlli e verifiche secondo le norme vigenti.

FAQ (Domande e Risposte)

A cosa serve la Legge 10?

La relazione secondo Legge 10 è una verifica energetica che valuta in modo vincolante come il Progettista ha ipotizzato le murature, i serramenti, i pavimenti, la copertura e gli impianti di un edificio. Il Direttore dei Lavori ha l’obbligo di fare eseguire i lavori come previsto dalla relazione.

Chi deve presentare la relazione prevista dalla Legge 10?

La Legge prevede che, come tutti i documenti relativi alla richiesta di un permesso edilizio, sia presentata dal proprietario dell’abitazione. Di fatto è il professionista che segue la pratica edilizia che cura personalmente la consegna di tutti i documenti.

Ci sono sanzioni per chi non deposita la Legge 10?

Si sono previste sanzioni a carico del proprietario. Se invece la relazione è difforme da quanto previsto dalle Norme oppure la stessa relazione non viene rispettata, vi sono sanzione a carico, secondo le responsabilità, del Progettista del proprietario e del Direttore dei Lavori.

Quali sono gli obiettivi della Legge 10/91

La Relazione Legge 10/91 è lo strumento che permette di controllare che i componenti dell'involucro edilizio e gli impianti dell'edificio rispettino i limiti definiti dal D.Lgs 311/2006 e successive modifiche.
Il documento di Legge 10/91 è preposto a dimostrare che l’edificio di nuova costruzione, o oggetto di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, ampliamento, rispetta dei parametri minimi di legge richiesti riguardanti caratteristiche energetiche. Le norme (D.Lgs. 311/2006) infatti indicano, a seconda della zona climatica e del rapporto S/V (superficie esposta/volume), una serie di parametri energetici che l’involucro edilizio, comprensivo di murature, pavimenti e solai, e gli impianti devono necessariamente rispettare per raggiungere un determinato indice di prestazione energetica minimo.
La relazione deve essere allegata al progetto edilizio da presentare in Comune per l’ottenimento del relativo permesso edilizio.

Cosa serve per redigere la Legge 10/1991?

Il nostro studio di ingegneria si occupa di redarre la relazione di Legge 10 e opera a Firenze, Prato, Pistoia, Siena, Pisa, Arezzo, Lucca, Livorno, Grosseto, Massa Carrara e tutte le province e i comuni della Toscana. Per offrire i nostri servizi di relazione termica di Legge 10 al miglior prezzo abbiamo bisogno della tua collaborazione: disegni esecutivi, piante, prospetti, sezioni e progetto isolamenti e impianti saranno documenti molto importanti per noi, ti permetteranno di ottenere un prezzo ancora più scontato e conveniente! Se non li possiedi possiamo realizzarli e fornirteli noi all'interno del nostro servizio di riqualificazione energetica.
Per una veloce e migliore compilazione della Legge 10 è quindi necessario fornirci:

  • allegati grafici comprendenti piante, prospetti e sezioni;
  • stratigrafia dei componenti dell'involucro;
  • schede tecniche dei componenti dell'impianto.

I nostri tecnici potranno redigere il progetto Legge 10/91 anche in assenza di questi documenti ma, come sopra specificato, potremo fornirteli attraverso un nostro servizio aggiuntivo corrispondendo un piccolo sovrapprezzo proporzionato al tempo e alla difficoltà di reperimento o realizzazione degli elaborati tecnici mancanti.

DOCUMENTO DI LEGGE 10 E DETRAZIONI FISCALI, AGEVOLAZIONI FISCALI, BONUS FISCALI (65%-50%-36%)

Inoltre ricorda che in base al tuo profilo fiscale e alla normativa in vigore al momento della richiesta del documento di Legge 10 potrai usufruire di detrazioni fiscali, agevolazioni fiscali, bonus fiscali.

Infatti in alcuni casi esiste la possibilità di usufruire di:
- DETRAZIONI FISCALI del 65% (per l'efficienza energetica e riqualificazione energetica);
- DETRAZIONI FISCALI del 50% (per le ristrutturazioni edilizie)(Ridotte al 36% dal 1 gennaio 2017).
Le due tipologie di detrazione sono alternative e non cumulabili.
Tali detrazioni consistono in una detrazione dall’Irpef se la spesa è effettuata dal contribuente privato o dall’Ires se impresa o società.
La detrazione per gli interventi effettuati va divisa in 10 quote di pari importo da scaricare annualmente (per 10 anni) con la dichiarazione dei redditi.
Nel caso in cui fosse possibile usufruire delle detrazioni fiscali del 50% o 65% il tempo di ritorno calcolato risulterebbe pari ad un numero di anni molto inferiore rispetto a quello ordinario.
Si ricorda che tempi di ritorno superiori a 10 anni risultano economicamente svantaggiosi in tale intervallo temporale.

La legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 28 dicembre 2015) ha prorogato al 31 dicembre 2016, nella misura del 65%, la detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
Nella stessa misura del 65% è prevista anche la detrazione fiscale per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli che riguardano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.
Dal 1° gennaio 2017 l’agevolazione fiscale sarà invece sostituita con la detrazione fiscale del 36% prevista per le spese relative alle ristrutturazioni edilizie.

L’agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall’Ires (Imposta sul reddito delle società) ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.
In particolare, le detrazioni fiscali sono riconosciute se le spese sono state sostenute per:

  • la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;
  • il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni - pavimenti - finestre, comprensive di infissi);
  • l’installazione di pannelli solari;
  • la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Richiedi gratuitamente un preventivo di relazione legge 10, i nostri consigli, la nostra consulenza per abitazioni o aziende, la nostra analisi termica ed energetica ti permetteranno di ottenere ottimi risultati di risparmio termico, energetico ed economico ad un costo conveniente e contenuto.

 

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