Relazione Paesaggistica

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AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

L'autorizzazione paesaggistica è regolamentata dagli articoli 146 e 147 del Codice che hanno introdotto notevoli innovazioni rispetto alla precedente disciplina della materia.

L'autorizzazione mira a verificare la conformità degli interventi di trasformazione di immobili e aree alle prescrizioni contenute nei piani paesaggistici e nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico nonché ad accertare la compatibilità ai valori paesaggistici ed alle finalità di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio e la congruità con i criteri di gestione dei beni.

I proprietari, possessori o detentori dei beni sottoposti a tutela non possono distruggerli né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto della protezione (art. 146, c. 1) ed  hanno l'obbligo di sottoporre all'ente locale  (delegato dalla regione) i progetti delle opere da eseguire affinché ne sia accertata la compatibilità paesaggistica e sia rilasciata l'autorizzazione.

La documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti è stata individuata dal D.P.C.M 12/12/2005. L'Amministrazione competente, riceve la domanda di autorizzazione e il progetto delle opere, svolge le verifiche e gli accertamenti ritenuti necessari acquisendo il parere della localecommissione per il paesaggio. Tali commissioni, istituite in ambito comunale, sono composte da soggetti competenti ed aventi qualificata esperienza in materia ed esprimono un parere obbligatorio in merito al rilascio delle autorizzazioni. (art. 148)

L'Amministrazione competente, valutata in tal modo la compatibilità paesaggistica dell'intervento, entro quaranta giorni dalla data di ricezione della domanda trasmette allacompetente Soprintendenza la proposta di rilascio o di diniego dell' autorizzazione corredata dal progetto e relativa autorizzazione. (art 146, c. 7)

Il termine può essere sospeso qualora l' Amministrazione verifichi che la documentazione presentata non corrisponde a quella prevista dal citato D.P.C.M. 12/12/2004 ovvero quando ritenga di dovere acquisire documentazione ulteriore.

Il Soprintendente comunica il parere entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricezione della proposta decorso il quale l'Amministrazione procedente è tenuta comunque a concludere il procedimento. Tale parere è attualmente vincolante poiché la norma così dispone fino a che non sia intervenuto l'adeguamento al Piano Paesaggistico degli strumenti urbanistici comunali.

Entro il termine di venti giorni dalla ricezione del parere del Soprintendente, l'Amministrazione procedente rilascia l'autorizzazione oppure comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo. (art. 146, c. 9)

Trascorso inutilmente tale termine, l'interessato può chiedere l'autorizzazione, in via sostitutiva, alla regione che deve rilasciarla nei successivi sessanta giorni. (art 146, c. 10)

L'autorizzazione diventa efficace trenta giorni dopo la sua emanazione.( art 146, c. 11)

L'art. 147 del Codice disciplina le procedure per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali.

L'art. 149 elenca gli interventi per i quali non è richiesto il rilascio di autorizzazione paesaggistica.

 

VINCOLO PAESAGGISTICO

Per determinati tipi di interventi edilizi, secondo specifiche disposizioni di legge, è necessario acquisire autorizzazioni, nulla osta o pareri da parte di enti pubblici, non necessariamente il Comune, o gestori si servizi pubblici, preposti alla tutela del vincolo o addetti a verifiche di particolari aspetti connessi all'attività di trasformazione urbanistica-edilizia di terreni e fabbricati. In questa pagina sono elencati alcuni degli adempimenti o istanze che il titolare di una pratica edilizia potrebbe dover richiedere in base allo specifico intervento sottoposto all'Amministrazione Comunale.

Nelle aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio) parte III, gli interventi comportanti trasformazione di luoghi e fabbricati, sono soggetti alla preventiva acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune. La richiesta deve essere inoltrata tramite l'apposita modulistica predisposta dal Comune, all'interno della quale sono elencati i documenti ed elaborati da allegare.

Con l'entrata in vigore del D.P.R. 139/2010, alcune tipologie di interventi possono essere valutati mediante la presentazione di una documentazione semplificata, la cui procedura autorizzativa ha un iter diverso e più rapido rispetto al procedimento ordinario. Nel modello per la presentazione della richiesta dovrà essere indicato il tipo di richiesta (ordinaria o semplificata).

Per le seguenti fattispecie di lavori, eseguiti senza la preventiva autorizzazione, ovvero:

a) lavori realizzati in assenza o in difformità dell'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici e volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
b) impiego di materiali in difformità dell'autorizzazione paesaggistica;
c) i lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'art.3 DPR 380/2001;

il proprietario dell'immobile o area interessata dai lavori, può richiedere l'accertamento di compatibilità paesaggistica, disciplinato dall'art. 181 del D.Lgs. 42/2004.

 

COSA OCCORRE

Autorizzazione: domanda in bollo da Euro 16,00 redatta su apposito modello di richiesta con allegata l'attestazione di versamento dei diritti da Euro 80,00 e i seguenti elaborati grafici in triplice copia:

- relazione tecnica descrittiva, documentazione fotografica a colori in formato minimo 10x15 cm estesa anche all'intorno dei luoghi, relazione paesaggistica ai sensi del DPCM 12/12/2005, elaborati grafici, individuazione dell'area / immobile su estratto di R.U., fotoinserimento/rendering.

Per l'autorizzazione semplificata non sono necessari alcuni documenti (vedi D.P.R. 139/2010).

Accertamento di compatibilità: domanda in bollo da Euro 16,00 redatta su apposito modello di richiesta con allegata l'attestazione di versamento dei diritti da Euro 100,00 e gli elaborati grafici in triplice copia.

 

TERMINI E SCADENZE

L'autorizzazione paesaggistica è valida 5 anni, alla scadenza dei quali, per gli eventuali lavori non terminati deve essere ottenuta una nuova autorizzazione.

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.LGS. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)

D.P.R. 139/2010

D.P.C.M. 12/12/2005 (documentazione per la richiesta di autorizzazione)

L.R. 1/2005

Regolamento Edilizio Comunale

 

 

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