Contabilizzazione calore e ripartizione spese condominiali

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Contabilizzazione calore e ripartizione spese condominiali

Introduzione alla Contabilizzazione del calore e ripartizione spese condominiali a Firenze, Prato, Pistoia, Siena, Pisa, Arezzo, Lucca, Livorno, Grosseto, Massa, Carrara, Toscana

Le nuove regole dettate dalla Legge 220/2012 di riforma del condominio, riguardante la contabilizzazione calore e ripartizione spese condominiali, entrata in vigore il 18 giugno 2013, hanno finalmente introdotto un provvedimento atteso da anni, che consente il distacco del singolo condòmino dall’impianto di riscaldamento centralizzato. Data l’importanza economica della gestione dell’energia per il riscaldamento condominiale, si tratta di un intervento del Legislatore di estremo interesse.
Il passaggio dalla suddivisione a millesimi della spesa di riscaldamento alla spesa a consumo è un notevole passo avanti verso il vero risparmio energetico, infatti chi prima apriva le finestre per abbassare la temperatura della propria unità immobiliare, imparerà a proprie spese che è più economico regolare il flusso di energia termica che giunge ai propri termosifoni per mezzo della regolazione con le valvole termostatiche. In caso di utilizzo discontinuo dell’immobile di proprietà, l’utente potrà regolare o addirittura spegnere il proprio impianto, ciò porterà alla diminuzione delle sue spese di riscaldamento.
Per avere effetti positivi dalla contabilizzazione del calore e corretto funzionamento degli impianti, è necessario che un progettista qualificato esegua un'adeguata progettazione secondo i disposti della Norma UNI 10200:2015.
In applicazione del decreto legislativo 102/2014 (art. 9) è obbligatoria l’installazione entro il 31 dicembre 2016 di dispositivi specifici per la termoregolazione e la contabilizzazione dell’effettivo consumo di calore nei condomini e nelle le singole unità immobiliari in essi presenti.
Obiettivo del corso è fornire strumenti operativi agli operatori del settore, permettendogli di superare le eventuali difficoltà di carattere normativo e tecnico, anche alla luce delle recenti modifiche introdotte dal D. Lgs. 141 del 18 luglio 2016, e di non incorrere nelle pesanti sanzioni previste dalla Legge.

La buona notizia è che il Decreto Milleproroghe 2017 ha fatto slittare l'obbligo dei condomìni (ancora asserviti da impianto centralizzato) di installare dispositivi specifici per la termoregolazione e la contabilizzazione del calore entro il 30 giugno 2017. Quindi l'obbligo da rispettare non è più riferito alla data del 31 dicembre 2016 ma a quella del 30 giugno 2017.
Nel caso in cui il tecnico professionista dovesse valutare inapplicabile la norma UNI 10200 (e quindi non obbligatorio suddividere le spese secondo quanto stabilito dalla norma UNI 10200, ad esempio quando esiste una differenza di fabbisogno termico superiore al 50% tra le unità immobiliari) può asseverare l'inapplicabilità della norma a quel caso e condomìnio specifico.
L´Art. 5 del D.Lgs 141/2016 che modifica e integra l´Art. 9 del D.Lgs 102/2014, prevede che in questo caso specifico si possano ripartire le spese utilizzando una percentuale imposta, attribuendo una quota di almeno il 70% agli effettivi prelievi volontari di energia termica.

 

Normativa

La Direttiva 2012/27/UE del 25 ottobre 2012 obbliga Stati membri a conseguire un obiettivo nazionale indicativo di risparmio energetico globale pari al 9% entro il 2016, mediante misure di miglioramento dell’efficienza energetica ed uso razionale dell'energia. Il D.Lgs. n. 102/2014, in recepimento alla suddetta Direttiva, impone entro il 31 dicembre 2016, l’adozione di contatori individuali per misurare il consumo di calore e di acqua calda per ciascuna unità immobiliare facente parte di un condominio o di un edificio polifunzionale servito da un impianto termico centralizzato o da teleriscaldamento.
In Italia sono presenti circa 1 milione di condomìni e 27 milioni di unità immobiliari. E' quindi facile comprendere quanto diventi significativa l'introduzione di tale recepimento normativo sulla contabilizzazione del calore nei condomini, sulla progettazione dell’impianto di contabilizzazione e la redazione dei prospetti di spesa da ripartire fra i condomini. Il decreto riguarda tutti gli edifici centralizzati, compresi quelli allacciati alla fornitura energetica da rete di teleriscaldamento e i super condomini con centrale termica a servizio della struttura condominiale.
La norma tecnica UNI 10200, elaborata dalla Commissione Tecnica del Comitato Tecnico Italiano, viene a supporto delle disposizioni legislative in materia di ripartizione delle spese. La norma infatti fornisce i criteri per ripartire la spesa totale di riscaldamento e acqua calda sanitaria e si applica agli edifici di tipo condominiale dotati di impianti termici centralizzati. Essa distingue i consumi volontari di calore delle singole unità immobiliari, da tutti gli altri consumi involontari, ovvero, essenzialmente, le perdite della rete di distribuzione.

 

Cosa sono contabilizzazione e termoregolazione del calore?

La Termoregolazione e Contabilizzazione del calore sono le due facce della stessa medaglia nella logica del risparmio e dell'efficienza energetica. Infatti, contabilizzare il calore senza senza poterlo regolare è un atto che ha poco senso data l'impossibilità di settare autonomamente la temperatura interna degli ambienti e dunque agire direttamente sul contenimento del consumo energetico reale. D'altra parte, anche regolare la temperatura, e quindi il calore, senza poterlo contabilizzare, rende vano l'impegno dell'utente all'ottenimento di un risparmio energetico analiticamente riscontrabile e misurabile in termini quantitativi ed economici.
La contabilizzazione permette di “contare”, cioè quantificare l’energia richiesta per climatizzare la singola unità abitativa. La termoregolazione, invece, consente di gestire l’erogazione di calore secondo le esigenze specifiche del singolo utente. Tale logica permette quindi all'utente di poter gestire il riscaldamento all’interno della propria unità immobiliare in maniera completamente autonoma e soggettiva (senza necessariamente possedere un impianto autonomo ma utilizzando quello centralizzato) con la conseguenza che pagherà la quota di spesa corrispondente alla quantità di calore effettivamente utilizzata, secondo il principio “pago in base a quanto consumo”. In altri termini, la termoregolazione e la contabilizzazione del calore premiano il comportamento virtuoso del singolo utente che può ottenere, nella maggior parte dei casi, una riduzione dei consumi e di spesa.

 

Ma l’adozione di un sistema di termoregolazione e contabilizzazione del calore cosa comporta esattamente?

L'adozione di un sistema di termoregolazione e contabilizzazione del calore richiede:

  • dispositivi atti a misurare il calore (contatori, ripartitori e altri sistemi);
  • progettazione impiantistica (obbligatoria secondo la legge n.10/1991), un’installazione (da parte di professionisti abilitati) e un collaudo;
  • criterio di ripartizione, come indicato nella UNI 10200;
  • gestione che miri anche a una corretta e costante informazione nel tempo dell’utente finale (letture dispositivi e relativi consumi).

 

La ripartizione della spesa totale e alcuni chiarimenti sull’applicazione della UNI 10200

Prima di esaminare i principi della norma sulla ripartizione delle spese di riscaldamento e acqua calda sanitaria, è bene precisare che la UNI 10200 è stata pubblicata nel rispetto del principio – insito nella Legge n.10/1991 (art.26 comma 5) – secondo cui ciascun utente paga in base a quanto effettivamente registrato. Tale principio è contenuto in una norma imperativa (cogente) e pertanto non derogabile nemmeno con l’unanimità dei condomini; qualsiasi indicazione contrattuale controversa, all’articolo 26 comma 5 della Legge n.10/1991, è da considerarsi nulla. È pertanto opportuno che per il calcolo dei “consumi effettivi” e il loro riparto si utilizzi la norma tecnica di settore, ovvero la UNI 10200, anche perché chi la applica ha la cosiddetta presunzione di esecuzione e regola d’arte.
Il principio su cui si basa la UNI 10200 è la ripartizione del costo del calore prodotto dal generatore, che dipende dal costo del vettore energetico utilizzato e dall’efficienza dell’impianto di generazione. L’energia termica utile prodotta viene quindi suddivisa in base ai:

  • consumi volontari (quota variabile), ovvero quelli dovuti all’azione volontaria dell’utente mediante i dispositivi di termoregolazione (valvola termostatica o termostato), che vanno ripartiti in base alle indicazioni fornite dai dispositivi (letture) atti alla contabilizzazione del calore (contatori, ripartitori e altri sistemi);
  • consumi involontari (quota fissa), ovvero quelli indipendenti dall’azione dell’utente e cioè principalmente le dispersioni di calore della rete di distribuzione, che vanno ripartiti in base ai millesimi di riscaldamento. Essi vengono determinati da un tecnico professionista abilitato in funzione del fabbisogno energetico di ogni unità abitativa.

Proprio i millesimi di riscaldamento – secondo quanto dettagliato dalla UNI 10200, così come conosciuti nel mondo degli amministratori di condominio – sono i millesimi di potenza termica installata o i millesimi di fabbisogno. Nel caso le singole unità immobiliari siano dotate di termoregolazione, il prelievo di calore è effettuato in proporzione al fabbisogno di energia termica utile e pertanto i sopra citati consumi involontari sono ripartiti in base ai millesimi di fabbisogno calcolati secondo le specifiche tecniche UNI/TS 11300 (parte 1 e parte 2). A tal proposito, è da precisare che le indicazioni degli esperti in materia suggeriscono il calcolo del fabbisogno in funzione dell’edificio come realizzato in origine. Ciò significa che il calcolo dei millesimi non è richiesto ogni qual volta siano fatti interventi all’interno di una singola unità immobiliare, come per esempio la sostituzione degli infissi. Attenzione però che per il calcolo dei consumi involontari o per il calcolo del rendimento di generazione si deve fare riferimento alle condizioni vigenti dell’edificio poiché la contabilizzazione del calore tiene conto ovviamente della situazione attuale e non di quella originaria.
Se, al contrario, la termoregolazione è assente, il calore viene invece distribuito in base alla potenza termica installata nella singola unità immobiliare e pertanto i consumi involontari sono ripartiti in base ai millesimi di potenza termica installata (determinati secondo quanto indicato dall’appendice D della UNI 10200). In un contesto di questo tipo, nel caso sia complicato determinare la potenza termica delle singole unità immobiliari (a causa per esempio delle numerose sostituzioni dei corpi scaldanti con altri di diverso tipo) la UNI 10200 prevede la ripartizione in base ai millesimi di fabbisogno. E' quindi chiaro che la migliore configurazione possibile è rappresentata da una rete di emissione interamente servita da radiatori, la cui potenza è facilmente determinabile.

 

Infine, precisazione sui millesimi di ripartizione chiarisce quando è necessario ricalcolarli. Di fatto se la rete di distribuzione subisce modifiche o se viene dimostrato che il calcolo precedente è sbagliato, i millesimi andrebbero aggiornati in conformità alla UNI 10200:2013.
Riassumendo i passi precedenti, la UNI 10200 prevede quindi la suddivisione del costo dell’energia termica utile prodotta dal generatore in due componenti: la parte variabile e la parte fissa. In linea generale, se l’impianto è dotato delle apparecchiature per la misurazione dell’energia (contatori, ripartitori, etc.), il calcolo delle quantità necessarie ai fini della ripartizione della spesa sarà più semplice, mentre se l’impianto è privo di dispositivi di contabilizzazione e termoregolazione tali quantità dovranno essere stimate. In entrambi i casi, la UNI 10200 richiede un calcolo annuale in modo da poter monitorare e quindi gestire nel tempo l’impianto. L'obiettivo della norma è quello di “coprire” il maggior numero di casistiche di configurazione impiantistica, risolvendo di fatto il calcolo di ripartizione in un contesto condominiale/impiantistico nazionale particolarmente complesso e variegato: dagli edifici esistenti non ancora adeguati alla termoregolazione e contabilizzazione del calore agli edifici nuovi perfettamente integrati.
La procedura di ripartizione della spesa totale di riscaldamento e acqua calda sanitaria secondo la UNI 10200 richiede quindi alcuni passaggi che possono essere così riassunti:
1) determinare la spesa totale;
2) determinare l’energia utile prodotta;
3) calcolare il costo unitario dell’energia utile, ovvero il costo dell’energia all’uscita dal generatore. Nel caso il generatore sia anche adibito alla produzione di acqua calda sanitaria è necessario risalire a quanta energia prodotta dal generatore sia stata utilizzata per tale scopo. Per questa ragione è consigliato installare un contatore per i consumi di energia per riscaldamento e un contatore per i consumi di acqua calda sanitaria;
4) ripartire l’energia utile totale fra consumi volontari e involontari. Nel caso di contabilizzazione diretta (contatori di calore) i consumi involontari, ovvero le dispersioni della rete di distribuzione, sono dati per differenza, sottraendo al consumo totale (energia totale erogata dal generatore) quello delle unità immobiliari e dei locali a uso collettivo (se presenti). In presenza invece di contabilizzazione indiretta (ripartitori e altri sistemi), dal momento che non è possibile misurare e quantificare quanta energia viene richiesta da ciascuna unità immobiliare poiché i dispositivi non forniscono una misura espressa in kWh ma bensì in unità adimensionali, le dispersioni si calcolano mediante la UNI/TS 11300-2. Così facendo, sottraendo al consumo totale le dispersioni calcolate secondo le condizioni di progetto, è possibile determinare i consumi volontari delle singole unità immobiliari. In alternativa a tale procedura, la UNI 10200, in funzione delle differenti tipologie di edifici, prevede l’utilizzo di determinati coefficienti che attribuiscono valori prestabiliti al consumo involontario. Tale soluzione è da considerarsi sicuramente più semplice e meno onerosa rispetto al calcolo analitico dettagliato dalla UNI/TS 11300-2;
5) ripartire l’energia utile volontaria in base alle letture delle apparecchiature;
6) ripartire l’energia utile involontaria in base ai millesimi di riscaldamento.
Per riassumere quindi:
La noma UNI 10200 prescrive una divisione dei consumi fra quota volontaria (reale lettura del contabilizzatore o ripartitore) e quota involontaria (necessariamente determinata dal professionista abilitato attraverso il calcolo del fabbisogno energetico di ogni unità immobiliare nelle condizioni originarie dello stabile, divenendo quindi la nuova tabella dei millesimi calore). E’ evidente quindi, che gli appartamenti termicamente più sfavoriti (ultimi piani e primi piani su porticati, cantine, garage o autorimesse) avranno quote involontarie più alte, per cui il progetto del sistema di contabilizzazione dovrà, per equità, prevedere la coibentazione dell’ultimo solaio e del primo (ove tecnicamente possibile).

 

SCHEMA RIASSUNTIVO

Norma UNI 10200:2013

Tale norma è stata resa cogente (cioè obbligatoria e inderogabile) dal D.Lgs. 4 luglio 2014, n. 102.

La SPESA TOTALE per climatizzazione invernale ed ACS è data dalla somma di 3 termini:
1) spesa totale per il consumo di energia termica utile delle unità immobiliari;
2) spesa totale per il consumo di energia termica utile dei locali ad uso collettivo;
3) spesa totale per il consumo di energia termica installata.

La spesa totale per il consumo di energia termica installata, a sua volta, si suddivide in:
– costo relativo alle dispersioni della rete di distribuzione (consumo involontario);
– costo per conduzione e manutenzione ordinaria dell’impianto termico centralizzato;
– costo per la gestione del servizio di contabilizzazione dell’energia termica utile.

Stima del consumo involontario:
Si potrà calcolare in 2 modi:
1) con l’utilizzo di coefficienti che attribuiscono valori prestabiliti al consumo involontario;
2) per differenza tra energia prodotta ed energia consumata dai singoli utenti, cioè sottraendo al consumo totale quello delle unità immobiliari e dei locali ad uso collettivo.

Altri concetti utili:

Quota variabile:
– spesa totale per il consumo di energia termica utile delle unità immobiliari;
– spesa totale per il consumo di energia termica utile dei locali ad uso collettivo;
Quota fissa:
– spesa totale per il consumo di energia termica installata
Criteri di ripartizione regolati dalla norma UNI 10200:
– la spesa totale per il consumo di energia termica utile delle unità immobiliari è da ripartire in base ai consumi;
– la spesa totale per il consumo di energia termica utile per i locali di uso collettivo in base ai millesimi di proprietà delle singole unità immobiliari;
– la spesa totale per potenza termica installata in base ai cosiddetti millesimi per riscaldamento.
Secondo la nuova UNI 10200:2013 :
millesimi di riscaldamento = millesimi di potenza termica installata negli appartamenti
Quindi:
millesimi di riscaldamento = millesimi di fabbisogno
Millesimi di fabbisogno:
Precedentemente venivano calcolati sulla base dei corpi scaldanti, ora vanno calcolati con l'analisi energetica dell’edificio.

 

Componenti di spesa e la ripartizione dettagliata:

La procedura per la ripartizione delle spese è unicamente quella contenuta nella UNI 10200:2013, revisione della precedente edizione del 2005, dalla quale viene meglio dettagliata la parte di acqua calda sanitaria ma che ancora contiene numerosi punti aperti, uno tra tutti il servizio di climatizzazione estiva. La spesa per riscaldamento si suddivide in due componenti: la componente a consumo e la quota fissa.
St = Sui + Suv + Sp
Dove:
Sui è la spesa totale per il consumo di energia termica utile delle unità immobiliari
Suc è la spesa totale per il consumo di energia termica utile dei locali collettivi
Sp è la spesa per potenza installata per il servizio desiderato (climatizzazione invernale, estiva o ACS)
La componente a consumo è la cosiddetta quota variabile che comprende la Spesa energetica di riscaldamento, valutata a partire dai vettori energetici di cui si serve il generatore di calore, gas naturale, gasolio, energia elettrica, ciascuno con il proprio costo unitario.
Se = Cve x Qve
Dove:
Se è la spesa energetica
Cve è il costo unitario del vettore energetico
Qve è l’energia del singolo vettore energetico per climatizzazione invernale.
La quota fissa invece è la frazione che non è influenzata dal comportamento volontario del singolo utente e che come tale non può essere annullata ed è sempre ripartita tra tutti i partecipanti al condominio. Della quota fissa fanno parte il consumo involontario, le spese per conduzione e manutenzione dell’impianto e le spese per il servizio di contabilizzazione
Sp = c x Qinv + Scm + Scr
Dove:
Sp è la spesa in potenza
c è il costo unitario dell’energia termica utile per climatizzazione invernale
Qinv è la quota di consumo involontario
Scm è la spesa per conduzione e manutenzione dell’impianto
Scr è la spesa per il servizio di contabilizzazione e regolazione.
Gli attori del processo di ripartizione spese sono sostanzialmente il consumo volontario ricavato dai vettori energetici e il consumo involontario che rappresenta quella frazione di perdita dell’impianto dettata sostanzialmente dalla distribuzione comune a tutte le unità immobiliari e per questo da ripartire tra le parti.
I termini di spesa sopra elencati devono essere suddivisi secondo quanto indicato dalla 10200:2013:

 

Componente di spesa Criterio di ripartizione
Sui: spesa totale per il consumo di energia termica utile In base ai consumi di energia termica utile delle singole unità
Suc: spesa totale per il consumo di energia termica utile dei locali ad uso comune
In base ai millesimi di proprietà delle singole unità immobiliari: ad esempio le spese di riscaldamento della portineria si spalmano sui condomini in funzione dei millesimi di proprietà
Sp: spesa per potenza installata In base ai millesimi di riscaldamento, raffrescamento o ACS valutati in fabbisogno o in potenza laddove possibile


Da tutto ciò si comprende bene come alla base di una contabilizzazione di calore ci sia sicuramente una buona valutazione energetica sia essa una certificazione, un progetto o una diagnosi energetica, basata sulla UNI 11300 espressamente richiamata all’interno della UNI 10200:2013 e dalla quale ricavare i fabbisogni di energia termica utile in uscita alla generazione e a carico di ogni appartamento.

 

La frazione di consumo involontaria è sempre ricavata per differenza tra l’energia termica utile in uscita dal generatore e la richiesta di ogni singola unità immobiliare. In impianti a zone è possibile misurare la quota involontaria per differenza tra il consumo rilevato dai contatori in uscita dal generatore e i contatori di singola unità.
In impianti a colonne montanti invece il calcolo può essere condotto in energia, come differenza tra Qgn,out e Qh,ui oppure solamente per impianti dotati di ripartitori di energia sui singoli terminali, in funzione del coefficiente moltiplicativo kv riportato nel prospetto 10 della UNI 10200.
In particolare l'art. 5 del Decreto Legislativo 102/2014 riporta:
5. Per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi di ciascun centro di consumo individuale:
a) qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda per un edificio siano effettuati da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, é obbligatoria entro il 31 dicembre 2016 l'installazione da parte delle imprese di fornitura del servizio di un contatore di fornitura di calore in corrispondenza dello scambiatore di calore collegato alla rete o del punto di fornitura;
b) nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, é obbligatoria l'installazione entro il 31 dicembre 2016 da parte delle imprese di fornitura del servizio di contatori individuali per misurare l'effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali. L'efficienza in termini di costi puo' essere valutata con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. Eventuali casi di impossibilità tecnica alla installazione dei suddetti sistemi di contabilizzazione devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato;
c) nei casi in cui l'uso di contatori individuali non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi, per la misura del riscaldamento si ricorre all'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun radiatore posto all'interno delle unità immobiliari dei condomini o degli edifici polifunzionali, secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 834, con esclusione di quelli situati negli spazi comuni degli edifici, salvo che l'installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. In tali casi sono presi in considerazione metodi alternativi efficienti in termini di costi per la misurazione del consumo di calore. Il cliente finale puo' affidare la gestione del servizio di termoregolazione e contabilizzazione del calore ad altro operatore diverso dall'impresa di fornitura, secondo modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ferma restando la necessità di garantire la continuità nella misurazione del dato;
d) quando i condomini sono alimentati dal teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento degli appartamenti e delle aree comuni, qualora le scale e i corridoi siano dotati di radiatori, e all'uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l'importo complessivo deve essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell'impianto, secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI 10200 e successivi aggiornamenti. É fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà.

 

Sanzioni

Il Decreto Legislativo 102/2014 prevede significative sanzioni per gli utenti che non ottempereranno all’obbligo di contabilizzazione entro i termini stabiliti (31 dicembre 2016). Nei casi di cui all'articolo 9, comma 5, lettera c) il condominio e i clienti finali che acquistano energia per un edificio polifunzionale che non provvedono ad installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun radiatore posto all'interno dell'unità immobiliare sono soggetti, ciascuno, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro. La disposizione di cui al primo periodo non si applica quando da una relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato risulta che l'installazione dei predetti sistemi non é efficiente in termini di costi.

 

Ultime notizie correlate alla contabilizzazione del calore

1) La Rete delle Professioni Tecniche della Sardegna col supporto della Commissione energia e sostenibilità dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Cagliari, ha redatto un’informativa per fare luce su condizioni esimenti e obblighi in tema di installazione di sistemi per la misurazione del calore di ciascuna unità abitativa, obbligatori dal 1° gennaio 2017.
Come è ormai noto anche al di fuori dell’ambito operativo dei professionisti tecnici, il 1° gennaio 2017 scatta l’ora X per l’obbligo di installazione dei sistemi per la misurazione del calore di ciascuna unità abitativa. Almeno a livello teorico, con l’anno nuovo gli impianti centralizzati di riscaldamento, di raffrescamento e di fornitura di acqua calda sanitaria condominiali, per rimanere in esercizio, dovranno essere messi in regola con quanto previsto dal D.Lgs. n. 102/2014 modificato dal D.Lgs. n. 141/2016 in vigore dal 26 luglio scorso, quindi essere dotati di sistemi di contabilizzazione di calore e termoregolazione, come le valvole termostatiche.
È cosa risaputa che il sistema consentirà di distribuire in maniera equa i costi, premiando i comportamenti virtuosi dei condomini più attenti nella gestione dell’impianto e della propria abitazione con la misura dei consumi effettivi, consentendo un superamento dell’attuale modello di calcolo che fa riferimento alla sola superficie dei locali e non penalizza gli “spreconi”.
La normativa vigente prevede la possibilità di deroga all’installazione del sistema di contabilizzazione soltanto nel caso in cui un tecnico abilitato dichiari la sussistenza di precisi motivi di non fattibilità tecnica o l’antieconomicità degli interventi.

Eppure, a meno di due mesi dal termine per l’adeguamento, permangono diverse incertezze in merito alla possibilità e alle modalità di deroga di tali obblighi.
Il rischio è che perizie tecniche non conformi ai dettami della normativa tecnica vigente siano contestate e dichiarate irricevibili da parte degli Organi di controllo, i quali, se ravvisassero in esse finalità di elusione alla Legge, potrebbero applicare pesanti sanzioni quantificabili da un minimo di 500 a un massimo di 2.500 Euro per ciascun proprietario delle unità immobiliari.

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