Audit/Diagnosi Energetiche

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Diagnosi energetica-Audit energetico per edifici esistenti: ecco i contenuti essenziali

Per individuare gli interventi più opportuni da eseguire nelle opere di riqualificazione energetica degli edifici esistenti assume un valore fondamentale la diagnosi energetica del sistema edificio-impianto.
Proviamo a fornire ai nostri lettori una serie di indicazioni essenziali sui contenuti del documento della diagnosi energetica e consigli sulla sua redazione.
Ricordiamo che la finalità principale della “diagnosi energetica” è quella di informare il committente sullo stato di salute energetico dell’edifico, fornendogli, contestualmente, la possibilità di effettuare una valutazione oggettiva dei possibili interventi per la riduzione dei consumi e quindi di prendere una decisione consapevole in merito alla loro convenienza ed efficacia.

Avviare la Diagnosi Energetica o Energy audit invece significa svolgere una procedura sistematica volta ad acquisire adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico effettivo di un edificio o di una unità immobiliare.
La Diagnosi Energetica consente di individuare le inefficienze e le criticità e di intervenire con le soluzioni a minor costo e maggior efficacia per la riduzione dei consumi energetici, individuando e quantificando le opportunità di risparmio energetico anche sotto il profilo dei costi/benefici.
La Diagnosi Energetica integra i dati raccolti sul campo, a seguito di sopralluoghi, con strumenti di calcolo (elaborazione di un modello matematico dell'edificio) attraverso i quali individuare e analizzare gli interventi di riqualificazione energetica dell'edificio o della unità immobiliare.
Col termine “diagnosi energetica” o "audit energetico", quindi, si intende una analisi e indagine energetica che hanno lo scopo di fornire un quadro sui consumi energetici e analizzare interventi di riqualificazione energetica dell’edificio. Lo Studio Tecnico Cardillo e Tripodi vi supporterà nel complesso iter della diagnosi energetica e nella stima dei costi e consumi energetici.
Nell’ambito di un discorso di pianificazione energetica, un energy audit si colloca nella fase di monitoraggio previa ad un intervento, ovvero nella fase di individuazione di una ripartizione in usi finali dei consumi. Parlando di edifici, un energy audit ha lo scopo, dunque, di analizzare le prestazioni energetiche del sistema edificio-impianto al fine di ricostruire un bilancio in usi finali (termici ed elettrici) dell’edificio.
La procedura dell’energy audit di un edificio viene inoltre seguita da una valutazione dei possibili interventi di risparmio energetico da eseguire sull’edificio stesso andando, in tal senso, oltre la fase di monitoraggio. Pertanto un energy audit integra dati raccolti sul campo (a seguito di sopralluoghi tecnici) con strumenti di calcolo (elaborazione di un modello matematico dell’edificio), attraverso cui individuare e analizzare interventi di riqualificazione energetica dell’edificio.
L’Audit Energetico è condotto allo scopo di fornire un quadro sui consumi energetici interni, e individuare le azioni possibili per migliorare l’utilizzo e la trasformazione dell’energia.
Il servizio si suddivide quindi in due fasi: i sopralluoghi per il reperimento dei dati da analizzare (sopralluoghi operativi); elaborazione di un documento sintetico che fornisca una quadro critico sullo status energetico del sistema edificio-impianto e fornisca indicazioni sulle possibili azioni di riqualificazione energetica.

Nel rispetto delle linee guida della UNI TR 11428, il documento di diagnosi energetica deve possedere requisiti di “completezza”, “attendibilità” in termini di acquisizione di dati, “tracciabilità” per l’identificazione ed utilizzo di un inventario energetico, “utilità” nell’identificazione e valutazione sotto il profilo costi/benefici degli interventi, “verificabilità” del conseguimento dei miglioramenti di efficienza risultanti dalla applicazione degli interventi proposti.
Non bisogna dimenticare, inoltre, che l’accesso ai benefici fiscali garantiti dalla Detrazione 65% per interventi di riqualificazione energetica, per esempio, presuppongono che a monte di qualsiasi operazione venga eseguita una diagnosi energetica (consulta anche la Detrazione fiscale 65% Ecobonus).
Ecco i sette punti fondamentali per la redazione di una diagnosi energetica di un edificio completa:

1. Acquisire le informazioni
Acquisizione presso l’amministratore delle informazioni e dei dati utili alla caratterizzazione energetica del sistema edificio-impianto, nonché degli elaborati esistenti, ove disponibili.
Acquisizione dei dati storici di consumo per il riscaldamento relativi ad un numero di stagioni di esercizio non inferiore a 3.

2. Rilievo dell’involucro edilizio
Rilievo delle caratteristiche dell’involucro edilizio (dati dimensionali, stima delle stratigrafie, materiali costruttivi edilizi, esposizione cardinale); conferma dell’eventuale documentazione acquisita e, in caso di incertezze, eventuali verifiche strumentali, se economicamente giustificabili.

3. Rilievo caratteristiche dell’impianto
Rilievo delle caratteristiche degli impianti (schemi funzionali, caratteristiche delle apparecchiature e dei componenti utili all’esecuzione dei calcoli energetici), conferma dell’eventuale documentazione acquisita ed effettuazione di eventuali verifiche strumentali, se economicamente giustificabili, in caso di incertezze.

4. Valutazione quantitativa della performance energetica
Elaborazione di una valutazione quantitativa della prestazione energetica del sistema edificio impianto e sua validazione con riferimento ai consumi storici.

5. Almeno 3 proposte diverse di intervento
Elaborazione di almeno 3 proposte di intervento per la riduzione dei fabbisogni energetici e definizione della metodologia di verifica dei risultati conseguibili. Stima dei costi per la realizzazione degli interventi proposti e valutazione dei relativi tempi di ritorno dell’investimento.

6. Redazione della diagnosi energetica del sistema edificio-impianto
Redazione di una diagnosi energetica del sistema edificio impianto, che contenga, per ciascun intervento proposto, i seguenti elementi essenziali:

  • a) la descrizione sintetica di ciascun intervento;
  • b) il risparmio energetico previsto per ciascun intervento riferito alla situazione ante operam;
  • c) il costo di ciascun intervento e la relativa stima dei tempi di ritorno dell’investimento necessario;
  • d) il raggruppamento in pacchetti di interventi interdipendenti (ad esempio, sostituzione del generatore di calore e, ai sensi della norma vigente, conseguente installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione);
  • e) le priorità di intervento, intese come successione corretta di interventi propedeutici e conseguenti;
  • f) le modalità e le metodologie per verificare i risparmi energetici effettivamente conseguiti a seguito della realizzazione di uno o più degli interventi proposti.

Gli interventi devono essere numerati e descritti progressivamente nella sequenza logica di esecuzione.

7. Discussione con la committenza
Consegna della diagnosi all’amministratore del condominio o alla committenza e discussione in delle proposte di intervento.

Audit energetico-Diagnosi energetica: arriva l'obbligatorietà

Il Decreto Legislativo 4 luglio 2014 n. 102 di attuazione della Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, entrato in vigore il 19 luglio, ha introdotto l’obbligo per le grandi imprese e le imprese a forte consumo di energia di effettuare un audit energetico entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni.

Gli obblighi di legge

Grandi imprese: Le grandi imprese hanno l’obbligo di eseguire entro il 5 dicembre 2015 un audit energetico, nei siti produttivi localizzati sul territorio nazionale e successivamente ogni 4 anni, secondo i requisiti stabiliti dall’allegato 2 del decreto. Tale obbligo non si applica alle grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi EMAS e alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001, a condizione che il sistema di gestione in questione includa un audit energetico. Sono classificate come grandi imprese le aziende che hanno un organico superiore a 250 persone, un fatturato superiore a € 50 milioni e un bilancio annuale superiore a € 43 milioni.
Imprese energivore: Le imprese a forte consumo di energia (energivore) saranno tenute ad eseguire gli audit energetici con le medesime scadenze delle grandi imprese, indipendentemente dalla loro dimensione e ad implementare progressivamente gli interventi individuati o in alternativa ad adottare sistemi di gestione conformi alla norma ISO 50001.

Le sanzioni

Le grandi imprese e le imprese a forte consumo energetico che non effettueranno l’audit energetico entro la data prevista dal Decreto saranno soggette ad una sanzione amministrativa fino a 40.000 €.

A chi rivolgersi

L’analisi dovrà essere condotta da società di servizi energetici, esperti in gestione dell’energia o auditor energetici ed i risultati di tali audit dovranno essere comunicati all’ENEA che li verificherà e ne curerà la conservazione. Decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, gli audit potranno essere eseguiti solo da soggetti certificati in base alle norme UNI CEI 11352 (ESCo) e UNI CEI 11339 (Esperti in gestione dell’energia).

Cosa può fare Lo Studio Cardillo e Tripodi

Lo Studio Cardillo e Tripodi, attraverso la sua rete di tecnici-professionisti, ti può supportare nella consulenza nel campo dell’efficienza energetica realizzando audit energetici-diagnosi energetiche conformi ai dettati di cui all’allegato 2 del decreto di recepimento della direttiva europea sull’efficienza energetica.
Lo Studio Cardillo e Tripodi può accompagnare passo passo le imprese anche nell’ottenimento della certificazione ISO 50001.

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